Ricongiunzione, neutri gli interessi per i ritardi delle Casse professionali
Pubblicato il 09 luglio 2021
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Nell’ambito dei processi di ricongiunzione ai sensi dell’art. 1, Legge 5 marzo 1990, n. 45, in uscita dall’Istituto previdenziale verso le Casse professionali è emerso che, a fronte della comunicazione INPS dei prospetti contributivi, la richiesta di trasferimento delle somme da parte delle predette Casse professionali non sempre è notificata entro i termini procedimentali previsti dall’art. 4 della sopracitata Legge.
Per tali motivi, l’Istituto previdenziale, con messaggio 9 luglio 2021, n. 2552, comunica la neutralizzazione degli interessi annui composti al tasso del 4,50% per i periodi successivi alla data della domanda di ricongiunzione, laddove i ritardi negli adempimenti siano imputabili alla Cassa professionale.
Si rammenta che, in attuazione dell’art. 4, gli adempimenti per dare attuazione alla ricongiunzione sono i seguenti:
- obbligo dell’ente destinatario di richiedere entro il termine di 60 giorni agli enti interessati, detentori o gestori della posizione previdenziale da ricongiungere tutti gli elementi necessari per la costituzione dell’unica posizione previdenziale;
- obbligo per le gestioni trasferenti di comunicare i predetti elementi entro 90 giorni dalla data della richiesta;
- obbligo, per la gestione accentrante, di comunicare al soggetto beneficiario l’importo contributivo a suo carico per il successivo pagamento in unica soluzione o in forma rateale, entro 180 giorni dalla domanda di ricongiunzione;
- versamento da parte dell’interessato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui al punto precedente;
- all’avvenuto pagamento, l’Ente destinatario chiede il trasferimento degli importi per i periodi di assicurazione di propria pertinenza, oltre interessi di legge.
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