Ricariche conti di gioco: nuovo registro e codice tributo

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Ricariche conti di gioco: nuovo registro e codice tributo

In conformità all'articolo 13 del decreto legislativo del 25 marzo 2024, n. 41, si istituisce presso l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli il registro dei punti vendita autorizzati alla ricarica dei conti di gioco online, conosciuto come Albo Punti Vendita Ricariche.

Le indicazioni sono fornite dall’Agenzia delle Dogane con determina del 25 ottobre 2024.

In aggiunta l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 51 del 25 ottobre 2024 ha istituto il nuovo codice tributo per effettuare il versamento del richiesto importo annuale per l’iscrizione.

Nel dettaglio:

  • essere registrati nell’Albo PVR è requisito fondamentale e indispensabile per operare come punto vendita ricariche;
  • l’Albo è unico su scala nazionale;
  • l'elenco è reso pubblico per scopi di trasparenza legale sul sito web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, accessibile direttamente dalla homepage o tramite la sezione "Giochi - Gioco a distanza";
  • l'accesso all'Albo attraverso il sito web dell'agenzia è libero, illimitato nel tempo e gratuito.

Punti Vendita Ricariche (PVR)

I Punti Vendita Ricariche eseguono ricariche su conti di gioco online associati a concessioni per la gestione dei giochi a distanza, unicamente su sollecitazione del proprietario del conto.

Il richiedente viene identificato e controllata la sua identità, escludendo categoricamente la possibilità di ritirare denaro dal conto di gioco o di effettuare pagamenti di eventuali vincite.

Per l'esercizio delle attività descritta, l'iscrizione all'Albo deve avvenire unicamente attraverso modalità digitali da:

  • proprietari di punti vendita, sia ordinari che speciali, di articoli di monopolio che sono autorizzati a gestire giochi pubblici;
  • enti che attualmente gestiscono attività di Punti Vendita Ricariche, in possesso di licenze conformi agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.;
  • operatori di locali commerciali aperti al pubblico, detentori di autorizzazioni secondo gli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.

I Punti Vendita Ricariche devono essere autorizzati a svolgere tali attività mediante accordi contrattuali specifici con i concessionari dei giochi a distanza, operando su base non esclusiva e ricevendo un compenso per il servizio offerto.

Non è permesso situare i Punti Vendita Ricariche all'interno di circoli privati o sedi di associazioni.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione all’Albo è effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata.

Occorre essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Unico di Identità Digitale) di livello 2, ovvero di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (carta di identità elettronica).

Va sottolineato che:

  • l'iscrizione all'Albo può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno e rimane valida fino al 31 dicembre dello stesso anno;
  • il rinnovo dell'iscrizione può avvenire tra il 30 novembre e il 31 dicembre dell'anno che precede quello a cui si riferisce. Coloro che desiderano continuare la loro iscrizione negli anni successivi devono rinnovarla confermando ancora una volta il possesso dei requisiti specificati nell'articolo 3 e effettuare il pagamento annuale richiesto;
  • l’iscrizione e il rinnovo all'Albo richiede il pagamento anticipato di 100,00 euro, oltre alle tasse di bollo applicabili. La mancata effettuazione di tale pagamento per qualsiasi anno comporta automaticamente la perdita dell'iscrizione all'Albo.

Codice tributo per versamento iscrizione

Con la risoluzione n. 51 del 25 ottobre 2024 è stato istituito il codice tributo

  • 5505” denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”,

utile per effettuare il versamento di 100 euro, come importo annuale, richiesto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco.

Dove va inserito?

Nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nel campo:

  • “ente”, la lettera “M”,
  • “provincia”, nessun valore,
  • “codice identificativo”, il “codice punto vendita di ricarica”,
  • “rateazione”, nessun valore,
  • “mese”, nessun valore,
  • “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”,
  • “codice atto”, nessun valore,
  • “codice ufficio”, nessun valore.
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