Revocatoria ordinaria se l’acquirente conosceva la dolosa preordinazione

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Revocatoria ordinaria se l’acquirente conosceva la dolosa preordinazione

Nelle ipotesi in cui l’atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, la conoscenza ossia da parte di questi della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.

Questo elemento psicologico, in particolare, quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche attraverso il ricorso alle presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Il principio è stato ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 18315 depositata il 18 settembre 2015 e con cui è stata confermata una statuizione di merito che aveva escluso la revoca del trasferimento di un immobile da un padre alla figlia, per come richiesta da una banca creditrice nei confronti del primo.

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