Revocatoria ordinaria: basta l’esistenza del debito, non serve l’esigibilità
Pubblicato il 19 ottobre 2015
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Con ordinanza n. 20376 depositata il 9 ottobre 2015, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano dichiarato inefficace, nei confronti di una banca, l’atto col quale due coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale tutti i beni immobiliari di loro proprietà.
I due, amministratori e fideiussori di alcune società esposte verso la banca, avevano costituito il fondo patrimoniale poco prima che gli venissero revocati, da parte dell’istituto di credito, tutti gli affidamenti concessi.
Fondo patrimoniale inefficace anche se costituito prima della revoca dell’affidamento
La Suprema corte, dopo aver sottolineato come la costituzione del fondo patrimoniale costituisca atto a titolo gratuito e come l’azione revocatoria ordinaria presupponga, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, hanno ricordato come, una volta prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti di disposizione del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla declaratoria di inefficacia i sensi dell’articolo 2901, n. 1 del Codice civile.
Requisito soggettivo: consapevolezza del fideiussore del pregiudizio del creditore
Ciò sulla base del solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Nel dettaglio – si legge nel testo della decisione – l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del debitore principale risale al momento della nascita del credito, "sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito".
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