Revocatoria fallimentare: non conta il preliminare

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Revocatoria fallimentare: non conta il preliminare

Nella revocatoria di una compravendita immobiliare preceduta dalla stipula di un contratto preliminare, l’accertamento dei relativi presupposti va riferito al momento del contratto definitivo e non del preliminare.

Compravendita inefficace 

La Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso promosso contro la sentenza che aveva dichiarato l’inefficacia di una compravendita immobiliare, stipulata in adempimento di un contratto preliminare, in considerazione della ritenuta sussistenza dei requisiti di cui all’azione revocatoria fallimentare, secondo i tratti applicabili ratione temporis.

I giudici di merito avevano ritenuto rilevante che la scrittura privata richiamata, configurandosi come mero contratto preliminare, rinviasse ad altra manifestazione di volontà l’effettivo trasferimento del diritto, avvenuto, poi, nel periodo sospetto ai sensi dell’articolo 67 comma 2 della Legge fallimentare, in considerazione della successiva dichiarazione di fallimento. Rispetto all’elemento soggettivo, la corte territoriale aveva giudicato provata la conoscenza dello stato di insolvenza in capo agli acquirenti alla luce delle risultanze emerse nell’ambito del rogito definitivo.

Avverso detta statuizione era stata lamentata una falsa applicazione delle norme di diritto in relazione alla valutazione giuridico-sostanziale del preliminare, sull'assunto che il compromesso, al di là del suo tenore letterale, prevedeva già effetti traslativi reali concordati fra le parti, conseguenti al prezzo pagato e all’immissione in possesso dell’immobile.

Cassazione: rileva il momento del definitivo

Doglianza, questa, ritenuta inammissibile dai giudici della Suprema corte, i quali hanno ricordato il principio secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare – e anche nel caso in cui lo stesso abbia effetti anticipatori -, l’accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, poiché è questo che determina l’effettivo passaggio della proprietà.

L’articolo 67 richiamato, infatti, ricollega la consapevolezza dell’insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l’obbligazione, di cui l’atto finale comporta esecuzione.

Questo senza contare che – si legge nella ordinanza della Prima sezione civile di Cassazione n. 4508 del 26 febbraio 2018 - quando nel momento fissato per la stipula del definitivo sussista pericolo di revoca dell’acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha la facoltà di non addivenire alla stipula invocando la tutela di cui all’articolo 1461 del Codice civile.

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