Revoca licenziamento efficace con consenso

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Revoca licenziamento efficace con consenso

Con il licenziamento si ha risoluzione del rapporto di lavoro.

La revoca di tale atto, conseguentemente, non può avere, di per sé, l’effetto di ricostituire il rapporto in quanto la ricostituzione di questo, così come la sua iniziale costituzione, necessitano del consenso del lavoratore.

Ciò per pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità con riguardo alla normativa anteriore alla Legge n. 92/2012.

Lavoratore ha diritto di opzione

Se ne deduce che la revoca del licenziamento non determina l’estinzione dell’obbligazione con facoltà alternativa in capo al lavoratore, di scelta, ossia, fra reintegrazione o indennità sostitutiva.

La facoltà di chiedere l’indennità sostitutiva, pertanto, può essere esercitata anche ove il licenziamento sia stato revocato dal datore, purché alla revoca non sia seguito il ripristino del rapporto.

Rapporto estinto da comunicazione

In caso di licenziamento illegittimo, inoltre, qualora il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale applicabile ratione temporis, opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga alcun obbligo retributivo per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta.

Conseguentemente, l’obbligo relativo al pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento o ritardato adempimento, salva la prova, a carico del lavoratore, di un danno ulteriore.

Risarcimento minimo irriducibile

E il risarcimento contenuto nell’importo minimo di cinque mensilità di retribuzione costituisce parte irriducibile dell’obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all’illegittimo licenziamento.

La predeterminazione di questo importo minimo - dovuto anche ove la reintegra, o l’esercizio dell’opzione, intervengano a meno di cinque mesi dal licenziamento invalido - costituisce espressione del legittimo esercizio di discrezionalità politica del legislatore e determina che "non possa incidere in senso riduttivo neppure un eventuale concorso colposo del lavoratore nella produzione del danno, danno che trova la sua fonte nell’illegittimità del licenziamento".

E’ quanto evidenziato dai giudici di Cassazione, Sezione lavoro, nel testo della sentenza n. 23435 del 17 novembre 2016, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui il licenziamento, illegittimo, inizialmente irrogato ad un lavoratore, era stato poi revocato dal datore di lavoro.

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