Revoca Iva agevolata Recupero senza proroga
Pubblicato il 26 settembre 2016
Condividi l'articolo:
La proroga biennale ex art. 11 Legge 289/2002, dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggior imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, sull'incremento del valore aggiunto, non è applicabile anche nelle ipotesi di violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte. E nel caso di specie, in particolare, nell'ipotesi di revoca del beneficio dell’Iva agevolata al 4%.
Lo ha enunciato la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 18574 del 22 settembre 2016, accogliendo il ricorso di un contribuente, acquirente di un immobile con Iva agevolata al 4%, avverso gli avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate, riscontrando che l’immobile medesimo presentava caratteristiche di lusso, recuperava la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: