Revoca del concordato in presenza di uno stato di insolvenza irreversibile

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Secondo la Cassazione – sentenza n. 8767 del 31 maggio 2012 – è legittimo che il concordato preventivo richiesto da una società, una volta ammesso, possa essere revocato dal Tribunale qualora quest'ultimo ravvisi uno stato di insolvenza dell’azienda che sia irreversibile anche con riferimento ad alcuni solo dei debiti che la contribuente abbia con il Fisco; e la revoca – puntualizzano i giudici di legittimità – può essere disposta anche prima che diventi definitivo il giudizio di accertamento delle pendenze della società con l’Amministrazione finanziaria.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Concordato preventivo, revocabilità allargata – Alberici

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