Revisori Legali obbligo comunicazione PEC

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Revisori Legali obbligo comunicazione PEC

La circolare n. 21 del 29 settembre 2016 del MEF illustra le modalità ed i termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del Dlgs. n. 135 del 17 luglio 2016.

Si ricorda, infatti, che la citata norma ha esteso alla categoria dei revisori legali, analogamente a quanto previsto per i professionisti iscritti in altri albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica per dialogare con la Pubblica Amministrazione e con le imprese, con finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi.

Pertanto, ora, anche i revisori legali e le società di revisione per mantenere l'iscrizione nel registro tenuto dal Ministero devono comunicare il proprio indirizzo PEC o, eventualmente, aggiornarlo qualora lo stesso non fosse più attivo. Il tutto deve essere fatto entro il 30 novembre 2016, per evitare la sanzione amministrativa pecuniaria, che può essere disposta in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni, che va dai 50 ai 2.500 euro.

Revisori legali, come comunicare la PEC entro il 30 novembre 2016

Con la circolare n. 21 del 2016 il MEF fornisce alcune indicazioni utili per favorire comportamenti omogenei nell'adempimento degli obblighi di comunicazione.

Al riguardo, si specifica quanto segue:

  • la comunicazione di un valido indirizzo PEC è obbligatoria per tutti gli iscritti al Registro, sia persone fisiche che giuridiche;
  • la comunicazione dell'indirizzo al Registro dei revisori deve avvenire esclusivamente con le ordinarie modalità telematiche previste per l'aggiornamento del contenuto informativo del Registro e, specificatamente, mediante accesso all'Area riservata del portale, all'indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it;
  • per chi già in passato ha comunicato al Registro un valido indirizzo PEC non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione;
  • tutti gli iscritti sono tenuti a verificare che l'indirizzo comunicato sia valido e attivo e ogni casella PEC comunicata deve essere associata univocamente ad un singolo iscritto;
  • per i professionisti già iscritti presso altri Albi, Ordini o Collegi professionali, ai fini della comunicazione al Registro, si ritiene che ciascun singolo iscritto possa indicare la casella PEC già utilizzata per l'Ordine professionale o collegio di appartenenza o, alternativamente, ricorrere ad una casella PEC diversa dalla precedente.
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