Revisori legali: norme per la cessazione anticipata dall'incarico e per i soggetti inattivi
Pubblicato il 28 febbraio 2013
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Fornite le istruzioni regolamentari in materia di revoca per giusta causa del revisore legale e di funzionamento della “sezione soggetti inattivi”. Il Mef, con decreto n. 261/2012, delinea gli ambiti in cui l'incarico affidato con contratto al revisore legale od alla società di revisione legale può trovare definizione prima della sua naturale scadenza. Con decreto n.16/2013 si dettano norme per l'iscrizione e l'uscita dalla sezione dei soggetti che non hanno svolto attività di revisione.
CESSAZIONE
ANTICIPATA DALL'INCARICO
DI REVISORE
Dal
Ministero dell'Economia – Ragioneria Generale dello Stato – arrivano le
nuove
regole che disciplinano i casi di revoca
per giusta causa, di dimissioni nonché di risoluzione consensuale del
contratto
di revisione legale. Se ne occupa il decreto n. 261 del 28dicembre 2012
(in G.U. n. 43 del 20 febbraio 2013). La normativa entra in vigore il 7
marzo
2013.
Una
precisazione è d'obbligo: le ipotesi di revoca per giusta causa
indicate nel
regolamento trovano applicazione solo se l'incarico di revisione è
stato
affidato ad un soggetto esterno alla società.
Infatti,
come recita l'articolo 1 comma 2 del dm 261/2012, se della revisione
viene investito
il sindaco unico od il collegio sindacale della società, la cessazione
della
funzione di revisione è disciplinata dalle norme del Codice civile.
Ciò
implica che se la funzione di controllo viene affidata al sindaco,
emergono
anche altre ipotesi di revoca oltre quelle individuate con il presente
regolamento; inoltre la deliberazione dell'assemblea deve essere
approvata dal
tribunale, dopo aver sentito il soggetto interessato.
REVOCA
PER GIUSTA CAUSA
I motivi per cui si può revocare l'incarico al revisore o alla società di revisione sono ↓ |
- il cambio del soggetto che controlla la società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto all'interno del medesimo gruppo - il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione (e i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione), se ciò comporta impedimento per la continuazione dell'incarico a causa di difficoltà nell'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato - la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o risorse - il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo - i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto - l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico - la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge - la situazione sopravvenuta tale da compromettere l'indipendenza del revisione legale o della società di revisione legale - i fatti - di cui va data idonea motivazione - di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche per le finalità dell'attività di revisione legale. |
Procedura
– Nel ricorrere
una
delle suddette cause, l'organo di
amministrazione è tenuto a comunicare per iscritto al revisore od alla
società
di revisione i motivi di giusta causa per i quali revoca l'incarico.
Sarà l'assemblea, dopo aver sentito l'organo di controllo ed aver tenuto conto delle osservazioni presentate dal revisore o dalla società di revisione,
a revocare l'incarico
ad assegnare un nuovo incarico ad altro soggetto.
Sono
affetti da nullità patti, accordi o clausole tendenti a limitare od
escludere
la possibilità di revoca dell'incarico per giusta causa.
DIMISSIONI
E' possibile presentare le dimissioni per ↓ |
- il cambio del soggetto che controlla la società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto all'interno del medesimo gruppo - il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione (e i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione), se ciò comporta impedimento per la continuazione dell'incarico a causa di difficoltà nell'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato - il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora - la grave e reiterata apposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, anche in assenza degli estremi del reato di impedito controllo - il sorgere di situazioni che compromettono l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale - la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse - il pensionamento da parte del revisore legale - la presenza di altre rilevanti circostanze, da motivare adeguatamente, che determinino l'impossibilità di continuare il contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale. |
Procedura
– Il revisore o la società di revisione sono
tenuti a comunicare le dimissioni al
rappresentante legale ed al presidente dell'organo di controllo della
società assoggettata
a revisione.
Gli
amministratori convocano, senza ritardo, l'assemblea
dei soci; questa, preso atto delle dimissioni, conferisce
l'incarico ad altro soggetto.
Il
revisore dimissionario continua ad esercitare le proprie funzioni fino
a quando
la delibera di nuovo incarico assume effetto; in ogni caso per non più
di 6
mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
Sono
affetti da nullità patti, accordi o clausole tendenti a limitare od
escludere
la possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta
causa.
RISOLUZIONE
CONSENSUALE
La possibilità
di risolvere
consensualmente il contratto di revisione è consentita sia al revisore
o
società di revisione legale che alla società assoggettata a revisione.
L'assemblea, dopo aver
preso atto delle
osservazioni delle parti, delibera la
risoluzione consensuale del contratto di revisione e conferisce
l'incarico ad
altro soggetto.
Anche in
questo caso la funzione di revisione deve continuare ad essere
esercitata fino
a quando la delibera di nuovo incarico assume effetto; in ogni caso per
non più
di 6 mesi dalla data della risoluzione.
In caso di
revoca per giusta causa o dimissioni, un nuovo incarico da parte del
medesimo
revisore legale o società di revisione non può essere assunto nella
stessa società
soggetta a revisione (che non sia un ente di interesse pubblico) se non
è
trascorso almeno 1 anno dalla cessazione anticipata dell'incarico.
OBBLIGHI
DI COMUNICAZIONE
Le società
soggette a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico, hanno
l'obbligo
di comunicare alla Ragioneria generale dello Stato, entro 15 giorni
dalla data
di adozione della delibera dell'assemblea di cessazione dell'incarico:
1.
la delibera dell'assemblea relativa
alla cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad
altro
revisore legale o ad altra società di revisione legale;
2. il parere dell'organo di controllo;
3. la relazione dell'organo di amministrazione,
adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno portato alla cessazione
anticipata dell'incarico.
Se la
cessazione anticipata è dovuta a dimissioni,
sono il revisore legale e la società di revisione tenuti, entro 15
giorni dalla
presentazione, all'obbligo di trasmettere alla Ragioneria generale
dello Stato
una copia dei suddetti documenti.
In caso di
revoca o risoluzione consensuale, il
revisore legale e la società di revisione, nello stesso termine, devono
trasmettere alla Ragioneria copia delle osservazioni formulate alla
società
soggetta a revisione.
Sarà la
Ragioneria a determinare le modalità di effettuazione delle suddette
comunicazioni.
REVISORI
INATTIVI
Il
richiesto Registro per i revisori inattivi (articolo 8, D.Lgs n.39/2010) viene
disciplinato dal regolamento n. 16, avente data 8 gennaio 2013 (in G.U.
n. 43
del 20 febbraio 2013). Si tratta di una sezione apposita del registro
dei
revisori legali.
Nella
Sezione soggetti inattivi trovano posto:
- i revisori legali che si iscrivono per la prima volta nel registro;
- i revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi (l'iscrizione avviene d'ufficio);
- i revisori legali che non hanno collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi (l'iscrizione avviene d'ufficio);
- i soggetti iscritti che presentano richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima dei 3 anni previsti per l'iscrizione d'ufficio, sentito il parere della Commissione centrale per i revisori contabili.
In questa
ultima ipotesi, il revisore deve attestare di non svolgere incarichi di
revisione legale o attività di revisione in una società.
Il Mef ha
90 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per accogliere o
rigettare
la domanda.
Per quanto
riguarda i revisori neo iscritti al registro, il regolamento prevede
che una volta assunto il primo incarico di
revisione legale o una collaborazione presso una società di revisione,
siano
trasferiti nel registro dei revisori attivi. Ai fini
dell'esecuzione di
tale passaggio, i soggetti sono tenuti ad informare tempestivamente il
Mef
dell'assunzione dell'incarico.
Procedura
– Coloro che si
trovano nella situazione di essere trasferiti nella sezione inattivi,
in quanto
non hanno svolto attività per 3 anni consecutivi, sono informati dal
Mef
dell'avvio del procedimento di collocamento nella sezione inattivi.
Trascorsi
30 giorni dal ricevimento della comunicazione, se il soggetto non
presenta
documentazione che attesti il contrario, viene disposto il passaggio
nella
sezione inattivi.
FORMAZIONE
SOGGETTI INATTIVI
Nel
momento in cui il revisore, presente nella sezione soggetti inattivi,
deve
assumere un nuovo incarico di revisione è
obbligato a partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento
della
durata minima di 60 ore; questo, per poter mantenere ed acquisire le
conoscenze
necessarie allo svolgimento dell'incarico.
Il
predetto obbligo formativo non sussiste:
- per
il revisore che assume l'incarico entro il primo anno successivo a
quello di
iscrizione nel registro;
- per
il revisore che volontariamente partecipa a programmi di aggiornamento
professionale (art. 5, D.Lgs. n. 39/2010).
Trascorsi
due anni dalla conclusione del corso di formazione ed aggiornamento
senza che
il revisore abbia assunto un incarico di revisione legale, il corso
formativo
perde effetto.
Anche il revisore inattivo è tenuto al versamento del contributo annuale previsto dall'articolo 21, comma 8, D.Lgs. n. 39/2010, mentre non è soggetto all'obbligo di formazione continua, al controllo della qualità, al pagamento del contributo per la copertura dei costi relativi alla formazione ed al pagamento del contributi per la copertura dei costi per il controllo della qualità.
Per l'anno
2013, il contributo annuale è
stabilito in euro
26,00.
QUADRO DELLE NORME |
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Decreto Ministero Economia e Finanze 28 dicembre 2012, n. 261 - Decreto Ministero Economia e Finanze 8 gennaio 2013, n. 16 |
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