Revisori delle cooperative, requisiti per l’ammissione
Pubblicato il 21 aprile 2023
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Disciplinati modalità, tempi e procedure per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ordinaria e ispezioni straordinarie sulle società cooperative di cui ai Titoli II e III del Dlgs n. 220/2002.
Le regole sono state indicate dal decreto del 19 aprile 2023 pubblicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Nello specifico il provvedimento riguarda le norme:
- per l’inserimento dei revisori nell’elenco per lo svolgimento dell’attività di vigilanza straordinaria (titolo III, art. 8, D.lgs 220/2002),
- per l’attribuzione degli incarichi di revisione ordinaria e di ispezione straordinaria,
- per la valutazione dei revisori.
Le cooperative sono soggette, di norma, a revisione con cadenza biennale, fatte salve le previsioni di legge che prescrivono una revisione annuale (ad esempio per le cooperative sociali).
Commissione per la valutazione del grado di professionalità
Un’apposita Commissione interdivisionale sarà costituita al fine di valutare il grado di professionalità posseduto dai revisori. La valutazione seguirà i seguenti criteri:
1. rispetto dei termini per la consegna dei verbali; saranno considerati con valore penalizzante gli eventuali giorni di ritardo ingiustificato;
2. tempestività nello svolgimento degli incarichi; saranno fortemente penalizzanti le eventuali revoche dagli incarichi conseguenti al ritardo nell’esecuzione;
3. correttezza e chiarezza del contenuto del verbale; saranno valutate a discapito le eventuali imprecisioni nella compilazione dei verbali;
4. congruenza tra l’irrogazione della diffida e/o la proposta di provvedimento ed il provvedimento in seguito decretato;
5. osservanza delle direttive all’occorrenza impartite; saranno attentamente valutati e ponderati eventuali comportamenti non tenuti in ottemperanza alle stesse.
Spetta alla Commissione in parola valutare anche le domande di ammissione all’Elenco degli Ispettori.
Incarichi di revisione ordinaria
Gli incarichi di revisione ordinaria saranno effettuati tramite il sistema di assegnazione massiva, gestito informaticamente, ai revisori che:
- sono revisori “attivi”, intendendosi per tale un revisore che non ha comunicato alla divisione V di essere temporaneamente nell'impossibilità di effettuare, per qualsivoglia motivo, l'attività di revisione;
- abbiano la sede di lavoro o residenza all'interno della provincia nella quale l'ente cooperativo ha la sede legale;
- non abbia revisionato o ispezionato la cooperativa nei due bienni precedenti. Il criterio non si applica in quelle province nelle quali il numero di revisori in attività è particolarmente esiguo rispetto alle cooperative da revisionare.
Sospensione del revisore
Il decreto 19/4/2023 del Mimit ricorda che, in base alla normativa, va incontro alla sospensione dell’attività di vigilanza il revisore per il quale la Commissione interdivisionale di valutazione ritenga sussistenti carenze dal punto di vista di conoscenze e di metodo tali da richiedere un percorso formativo addizionale.
A seguito del mancato superamento del percorso formativo, senza giustificato motivo, avrà luogo la cancellazione dall'elenco dei revisori e degli ispettori.
Iscrizione nell’elenco degli ispettori
Per quanto riguarda gli incarichi di ispezione straordinaria, i revisori devono risultare iscritti nell’apposito Elenco degli Ispettori presso la Divisione competente per la vigilanza ispettiva della DGVECS.
Possono essere iscritti al suddetto elenco solo i soggetti che soddisfino i due seguenti requisiti:
- aver concluso la rilevazione di almeno 30 revisioni nel quadriennio precedente alla domanda di iscrizione, senza osservazioni da parte della Divisione competente. Sono escluse le c.d. revisioni “didattiche”;
- essere stato valutato idoneo alla funzione da parte della Commissione interdivisionale di valutazione.
L’elenco è suddiviso nelle due sezioni Senior - ispettori di comprovata esperienza nel ruolo della vigilanza - e Junior – per i quali è opportuno affiancare ispettori con maggiore esperienza.
Banche di credito cooperativo
Per effettuare la vigilanza sulle Banche di Credito Cooperativo, è necessario aver superato con successo l’apposito corso di formazione e conseguito la relativa qualifica di revisore di Banche di credito cooperativo.
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