Revisori legali FAQ sulla formazione obbligatoria continua
Pubblicato il 10 ottobre 2017
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Con l'avvicinarsi della fine del primo anno in cui ha preso il via la formazione continua per i revisori legali iscritti nell’apposito registro (circolare n. 26/2017 della Ragioneria generale dello Stato), il Ministero dell'Economia e delle finanze ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione della revisione legale, le FAQ sui principali chiarimenti rilasciati in materia.
Si ricorda che l’obbligo formativo decorre dallo scorso 1° gennaio e deve essere assolto nel triennio 2017 – 2019.
I revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a tre diverse categorie di soggetti:
-
gli enti accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze;
-
lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze;
-
gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo, oppure la società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.
In cosa consiste la formazione continua?
Nella FAQ n. 1, il Ministero specifica che: la formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal MEF e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio. Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze.
Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, quali:
- la gestione del rischio e il controllo interno,
- i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale,
- la disciplina della revisione legale,
- la deontologia professionale,
- l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.
Circa il rapporto credito-ora valido per l'ottenimento del monte crediti finale, è precisato nella FAQ n. 2 che:
- vale la regola secondo cui un’ora di partecipazione equivale a un credito;
- è esclusa la possibilità di comunicare una frazione di credito (per esempio: 0,5 crediti). In caso di eventi la cui durata non fosse un numero intero di ore (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l’ente formatore valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in due parti di 3 ore e trenta minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti).
Il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione o aggiornamento professionale è incluso tra le fattispecie sanzionabili, dall'articolo 24 del Dlgs n. 39/2010.
- eDotto.com – Edicola 7 luglio 2017 - Revisori legali Istruzioni per la formazione obbligatoria triennale – Moscioni
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