Revisione disciplina degli interpelli. Indicazioni dalla Guardia di Finanza
Pubblicato il 30 dicembre 2015
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In data 29 dicembre 2015, la Guardia di Finanza ha diramato una circolare nella quale vengono esposte alcune indicazioni preliminari sui provvedimenti attuativi della Delega fiscale.
Nel documento n. prot. 0383350/15 della GdF vengono esaminati e fornite indicazioni concernenti i decreti di riforma relativi all’interpello, al contenzioso tributario, alla riscossione, al riordino delle Agenzie fiscali ed al monitoraggio dell’evasione e dell’erosione della base imponibile.
Le nuove tipologie di interpelli
In particolare, l'attenzione è dedicata alla riscrittura della disciplina dell’interpello per effetto del Dlgs 156/2015, e a tal proposito la circolare 0383350/15 si sofferma sulla nuova struttura dell'istituto dell'interpello che risulta composta da:
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interpello ordinario, ivi inclusa la nuova tipologia dell’interpello qualificatorio;
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interpello probatorio;
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interpello anti-abuso;
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interpello disapplicativo.
La GdF conserva la facoltà, in sede di verifica, di esaminare tutte le operazioni oggetto di interpello, a prescindere dalla novità incorse, sempre tenendo conto delle indicazioni fornite a tal proposito dall'Amministrazione finanziaria.
Vengono presi in rassegna i tratti distintivi di ciascun tipo di interpello e ribadito che:
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l’interpello ordinario è del tutto facoltativo ed ha una applicazione generale, ma non è previsto nei casi in cui si verta in una fattispecie ricadente nell’istanza presentata per i nuovi investimenti (articolo 2, Dlgs 147/15) e negli accordi preventivi con le imprese aventi attività internazionale (articolo 31 ter, Dpr 600/73);
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l’interpello probatorio è ad applicazione tassativa, poiché è ammesso unicamente nelle ipotesi espressamente previste dalle singole disposizioni legislative, individuate nell’articolo 7, Dlgs 156/15;
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l’interpello disapplicativo è formalmente obbligatorio, ferma restando la facoltà del contribuente di dimostrare la prova della sussistenza delle condizioni di legge per la non applicabilità della norma con finalità antielusiva anche in caso di risposta negativa dell’Amministrazione, all'istanza precedentemente presentata.
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