Disabilità e invalidità: procedura più snella per accertamenti e revisioni INPS
Pubblicato il 20 gennaio 2025
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La legge di Bilancio 2025 (comma 167 dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce rilevanti novità normative riguardanti l’accertamento e la revisione delle condizioni di disabilità e invalidità previdenziale, modificando il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
In particolare, le disposizioni della legge di Bilancio 2025 puntano a semplificare i procedimenti di valutazione sanitaria, con particolare attenzione alle patologie oncologiche e alla gestione integrata delle istanze multiple.
L'INPS, con il messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, fornisce le prine indicazioni operative.
Revisione sugli atti: accertamenti fino al 31 dicembre 2025
Persona con patologie oncologiche
Fino al 31 dicembre 2025, gli accertamenti di revisione relativi a prestazioni già riconosciute per patologie oncologiche sono effettuati sugli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria allegata consenta una valutazione obiettiva, salvo richiesta esplicita di visita diretta da parte dell’interessato.
Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024, evidenzia l'INPS, fa riferimento alle prestazioni “già riconosciute” per patologie oncologiche, quindi, alla generalità degli accertamenti sanitari relativi a patologie neoplastiche effettuati prima del 1° gennaio 2025 su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province in cui è prevista la sperimentazione della valutazione di base (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste).
L’interessato riceve una comunicazione per trasmettere la documentazione sanitaria entro 40 giorni. In assenza di ulteriori documentazioni o richieste esplicite, a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC), al Centro Medico Legale di competenza, la Commissione medica può deliberare sulla base degli atti disponibili, qualora ritenuta sufficiente per la formulazione del giudizio medico-legale.
Qualora venga richiesta la visita diretta, questa deve essere organizzata in tempi utili.
Persona senza patologie oncologiche
Per i casi di patologie non oncologiche, le valutazioni sugli atti restano valide per gli accertamenti sanitari effettuati su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province in cui è prevista la sperimentazione della valutazione di base.
L’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2024, prevede che fino al 31 dicembre 2025 continuino ad applicarsi i criteri previgenti, inclusi quelli relativi alla documentazione sanitaria sufficiente per evitare la necessità di revisione, salvo casi eccezionali.
L'INPS, con il messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, ribadisce la necessità di limitare le revisioni nei casi di patologie cronico-degenerative o in condizioni non soggette a miglioramenti prevedibili.
Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario
L’articolo 33-bis del decreto legislativo n. 62/2024, introdotto dal comma 168 della legge di Bilancio 2025, disciplina la semplificazione, per l’anno 2025, degli accertamenti sanitari in caso di “contestuale” attivazione del procedimento di accertamento dell’invalidità assistenziale, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità, e previdenziale, ai sensi degli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per le prestazioni di invalidità e inabilità..
Per tutto il 2025, l’INPS è obbligato a eseguire una visita sanitaria unica, valida sia per il riconoscimento dell’invalidità o dell’inabilità previdenziale, che per il procedimento valutativo di base.
Istruzioni operative in attesa del rilascio degli applicativi
In attesa del rilascio degli applicativi, l'INPS, con il messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, fornisce le seguenti istruzioni operative.
Prima di procedere alla convocazione dell'assistito con posizione caricata in procedura “SIGAS”, l'Istituto previdenziale verifica se in capo all’interessato pende anche la calendarizzazione di una visita in procedura “CIC” o in procedura “VOA”.
In caso positivo:
- se la lettera di convocazione a visita diretta per la misura assistenziale non sia stata ancora inviata, il relativo accertamento deve essere calendarizzato manualmente, garantendo il rispetto dei tempi previsti per la visita previdenziale. All’interessato deve essere inviata la comunicazione di convocazione specificando il tipo di accertamento previdenziale;
- se la lettera di convocazione a visita diretta assistenziale sia stata già inviata, la comunicazione deve essere, comunque e, se i tempi non lo consentissero, prima della visita deve essere consegnato all’assistito analogo modulo informativo, da sottoscrivere per presa visione e da scansionare per la sua allegazione agli atti.
In presenza, invece, di revisioni delle prestazioni già riconosciute e programmate con intervallo temporale tra i due accertamenti non superiore a tre mesi, l'INPS procede nel seguente modo:
- deve gestire contemporaneamente le due posizioni rispettando, per quanto possibile, i tempi di scadenza di entrambe le revisioni;
- in caso valutazione sugli atti ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 20 luglio 2020, n. 76, deve procedere alla redazione di due distinti verbali sanitari sugli atti;
- in caso di necessario accertamento con visita diretta, deve procedere alla convocazione manuale, nel rispetto dei tempi previsti dalle due scadenze e alla contemporanea redazione dei due verbali sanitari, in composizione collegiale per l’ambito assistenziale e in composizione monocratica per quello previdenziale.
In ogni caso, fa presente l'INPS con il messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, è opportuno che la visita diretta, effettuata a qualsiasi titolo per l’accertamento del diritto a una prestazione o a un beneficio di natura assistenziale in favore di un disabile in età lavorativa, deve essere corredata da una accurata anamnesi lavorativa, tale da potere supportare il giudizio medico-legale anche in caso di una contestuale o immediatamente successiva valutazione di natura previdenziale.
Il duplice accertamento deve effettuarsi con la massima urgenza in caso di domanda di invalidità civile o ai sensi della legge n. 104/1992 presentata da pazienti oncologici.
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