Retribuzioni tracciabili dal 1° luglio 2018: contanti addio

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Retribuzioni tracciabili dal 1° luglio 2018: contanti addio

Dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni. Pena sanzioni.

Mezzi di pagamento esclusivi

In virtù della Legge di Bilancio 2018, i datori di lavoro ed i committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione e gli eventuali anticipi attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

Tipologie di rapporto

E' vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, fatte salve alcune eccezioni, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato indipendentemente:

  • dalle modalità di svolgimento della prestazione (dunque anche in caso di smart working);
  • dalla durata del rapporto.

Pertanto, è obbligatoria la tracciabilità in caso di:

  • rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.;
  • rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci (L. 142/2001).

Esclusioni:

  • i rapporti di lavoro stipulati con le Pubbliche Amministrazioni;
  • i rapporti di lavoro domestico (l. 339/1958), compresi quelli cui si applicano i CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

La tracciabilità dei compensi non riguarda i soggetti che si avvalgono di prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL 50/2017 e che, quindi, applicano la disciplina dettata per il Libretto Famiglia e il contratto di prestazione occasionale (CPO), tenuto conto che in questi casi l’erogazione del compenso avviene tramite la piattaforma Inps, che eroga direttamente le somme depositate dal committente, in via preventiva, sul portafoglio telematico.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912:

  • i compensi dovuti a titolo di borsa di studio e tirocinio;
  • i rapporti autonomi di natura occasionale.

Non sono da tracciare, quindi si possono pagare in contanti:

  • gli anticipi di cassa per fondo spese;
  • i rimborsi spese;
  • altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali.

Sanzioni

Ai datori di lavoro ed ai committenti che violeranno l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria, espressamente normata, da 1.000 euro a 5.000 euro.

La firma del lavoratore sulla busta perde valore probatorio, pertanto non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione è integrata:

a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;

b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 29 dicembre 2017 - Dall’1 luglio 2018 vietato pagare la retribuzione in contanti – Schiavone

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