Retribuzioni INAIL 2019, i nuovi limiti per il calcolo del premio
Pubblicato il 13 maggio 2019
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Aggiornati i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, ai fini del calcolo sia dei premi ordinari che dei premi speciali unitari per l’anno 2019. Si ricorda che per determinare il premio INAIL da pagare, bisogna tenere conto principalmente di due fattori:
- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
- l’ammontare delle retribuzioni.
La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
- retribuzione effettiva;
- retribuzione convenzionale;
- retribuzione di ragguaglio.
Con la circolare n. 11 del 9 maggio 2019, l’INAIL interviene proprio sulle retribuzioni convenzionali e di ragguaglio, che si applicano alla generalità dei lavoratori dipendenti, ai lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché agli artigiani e altri lavoratori autonomi.
Retribuzioni INAIL 2019, importi retribuzione effettiva
Laddove la retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori risulti essere inferiore agli importi giornalieri stabiliti dalla legge, è necessario riallinearli rispetto a quanto previsto dal CCNL. Quindi, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:
- delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (cd. minimale contrattuale);
- dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita (cd. minimale di retribuzione giornaliera).
Il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2019, è pari a 48,74 euro (1.267,24 euro mensili).
Retribuzioni INAIL 2019, importi retribuzione convenzionale
L’imponibile convenzionale, a differenza di quello effettiva, è stabilito mediante decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale. Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2019, a 27,07 euro. Tale importo opera per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera, mentre per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, pari a 48,74 euro.
Di seguito, si riportano gli importi giornali convenzionali di talune categorie di lavoratori:
- lavoratori a domicilio: 27,07 euro;
- familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile: 54,81 euro;
- lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge 84/1994: 1.220,88 euro (mensile);
- addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi: 48,74 euro;
- lavoratori soci di cooperative anche di fatto: 27,07 euro;
- soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 2: 48,74 euro;
- lavoratori con contratto part-time: 7,31 euro (oraria);
- lavoratori dell’area dirigenziale: 101,36 euro.
Retribuzioni INAIL 2019, importi retribuzione di ragguaglio
Infine, per quanto concerne la retribuzione di ragguaglio, l’INAIL conferma che essa è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
Dal 1° luglio 2018:
- l’imponibile giornaliero è pari a 54.58 euro;
- l’imponibile mensile è pari a 1.364,48 euro.
Di seguito, si individuano i limiti minimi e massimi mensili di talune categorie di lavoratori:
- lavoratori parasubordinati: 1.364,48 euro - 2.534,03 euro;
- sportivi professionisti dipendenti: 16.373,70 - 30.408,30 euro.
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