Responsabilità sanitaria per omesso monitoraggio nel parto
Pubblicato il 08 aprile 2017
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La struttura sanitaria ed i medici operanti sono tenuti a risarcire i genitori di un neonato, qualora quest’ultimo abbia riportato lesioni celebrali per la sofferenza patita in occasione del parto (nella specie, interruzione del monitoraggio mediante tracciato in fase di travaglio).
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, terza sezione civile, accogliendo le ragioni dei genitori, avverso la pronuncia che aveva negato la responsabilità dei sanitari per i danni celebrali occorsi al figlio in seguito al parto.
Ebbene, secondo i Giudici Supremi, l’inesatta esecuzione della prestazione sanitaria in sede di assistenza al parto (peraltro con omissione di monitoraggio mediante tracciato avvenuta per un notevole lasso di tempo e nell'immediata prossimità del parto), in quanto idonea a provocare il danno da paralisi celebrale al bambino – apparendo inverosimile la derivazione da altre cause - avrebbe dovuto condurre il giudicante di merito a ritenere pienamente assolto l’onus probatorio gravante sul danneggiato.
Assenza di sofferenza fetale non esclude il dovere di controllo
Nessuna valenza avrebbe dovuto ascriversi, conclude la Corte con sentenza n. 8664 del 4 aprile 2017, alla mancanza di una prova sicura dello stato di sofferenza fetale, una volta acclarato – come nella specie – un monitoraggio non conforme alle regole della buona ostetricia. In altre parole, l'eventuale assenza di sofferenza fetale, non avrebbe potuto comunque deporre a favore dei sanitari, in ogni caso obbligati a controllare la situazione clinica della partoriente.
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