Responsabilità professionale. Prescrizione del diritto risarcitorio
Pubblicato il 04 novembre 2020
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Precisazioni della Suprema corte in tema di prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale del professionista per inadempimento del mandato di difesa in ambito giudiziario.
Nel caso in cui l’illecito contrattuale contestato al professionista consista nell’inadempimento del mandato di difesa in un ambito giudiziario, si ha la certezza del conseguente danno solo quando si forma il giudicato del processo.
Ne consegue che solamente a partire dalla formazione di tale giudicato decorre il termine di prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell’art. 2935 c.c.
E’ in questo modo che, nel caso in cui l'inadempimento sia inserito entro una struttura processuale – e quindi di per sé solo inidoneo a causare danno – viene tradotto il principio della percepibilità oggettiva quale elemento necessario per l’identificazione del dies a quo del termine prescrizionale.
Responsabilità avvocato inadempiente. Dies a quo prescrizionale
Sulla base di questi assunti, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 24270 del 3 novembre 2020, ha confermato una decisione di condanna di un avvocato al risarcimento di un proprio assistito per l’inadempimento contrattuale posto in essere in relazione a un mandato per una causa instaurata al fine di ottenere i danni subiti in conseguenza di sinistro stradale.
In quest’ultimo procedimento, ogni pretesa del danneggiato era stata respinta per maturata prescrizione, con sentenza confermata anche in sede di legittimità.
Il legale aveva avanzato ricorso davanti agli Ermellini per impugnare la decisione con cui era stato condannato a risarcire il cliente.
Tra gli altri motivi, aveva dedotto che il giudice d’appello avesse errato nel ritenere che il preteso danno fosse divenuto attuale dalla pubblicazione della sentenza emanata in sede di legittimità e non già dalla pubblicazione della sentenza del giudice di pace (che aveva dichiarato la prescrizione del suo diritto risarcitorio) o dalla pubblicazione della decisione in sede di gravame (confermativa della prima).
In questi ultimi due momenti – a suo dire - sarebbe già sussistita un’oggettiva percepibilità/riconoscibilità del danno da parte del suo assistito e da qui il decorso della prescrizione.
Cassazione: termine prescrizionale decorre dalla formazione del giudicato
Doglianza, questa, non condivisa dalla Terza sezione civile di Cassazione la quale, dopo una attenta disamina giurisprudenziale in tema di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento in caso di responsabilità professionale da inadempimento, è giunta all’affermazione del menzionato principio di diritto.
Conclusivamente, il termine prescrizionale del diritto risarcitorio ai sensi dell’art. 2935 c.c., nelle ipotesi come quella in esame di inadempimento del mandato di difesa in ambito giudiziario, decorre solamente a partire dalla formazione del giudicato.
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