Responsabilità per danno da prodotti difettosi: nuova direttiva UE

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Responsabilità per danno da prodotti difettosi: nuova direttiva UE

Aggiornamento delle norme sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi  

E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 novembre 2024, la Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/cee del Consiglio.

La nuova direttiva introduce un significativo aggiornamento delle norme sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, con l'obiettivo di adattarle all'era digitale e ai principi dell'economia circolare.

L'intervento normativo tiene conto della crescente digitalizzazione dei prodotti, dei nuovi modelli economici basati sulla sostenibilità e del carattere sempre più globale delle catene di approvvigionamento.

Obiettivi della direttiva  

Protezione dei consumatori e sostegno all'innovazione  

La normativa risponde alla necessità di offrire una protezione rafforzata ai consumatori, affrontando le difficoltà che questi incontrano nel dimostrare la responsabilità dei produttori, soprattutto nei casi legati alle nuove tecnologie.

Parallelamente, la direttiva mira a incentivare la diffusione e l'adozione delle tecnologie innovative, fornendo ai produttori un quadro giuridico chiaro e armonizzato.

Principali novità introdotte  

Estensione della definizione di prodotto  

Tra gli aspetti di rilievo, l'aggiornamento estende la definizione di prodotto per includere il software e i file per la fabbricazione digitale, garantendo che le piattaforme online possano essere ritenute responsabili quando operano come veri e propri operatori economici.

Responsabilità nell'economia circolare  

In linea con i principi dell'economia circolare, viene stabilito che chiunque effettui riparazioni o aggiornamenti su prodotti al di fuori del controllo del produttore originario possa essere considerato responsabile per eventuali danni causati dai prodotti modificati.

Accesso agli elementi di prova  

Un altro elemento innovativo riguarda la semplificazione dell’accesso agli elementi di prova. La normativa garantisce che i consumatori danneggiati possano richiedere e ottenere informazioni pertinenti dai produttori, agevolando la dimostrazione delle proprie ragioni davanti agli organi giurisdizionali nazionali.

Ambito di applicazione

Le nuove norme estendono inoltre la responsabilità delle imprese, applicandola a tutti i prodotti venduti nell'Unione Europea, compresi quelli acquistati online da aziende con sede al di fuori dell'UE, purché abbiano un rappresentante nell'Unione.  

Per assicurare una maggiore tutela, ossia, la responsabilità viene estesa anche ai prodotti fabbricati al di fuori dell'Unione Europea, attribuendola agli importatori o ai rappresentanti con sede nell'UE del fabbricante estero.

Non sono invece incluse nel campo di applicazione le attività non commerciali, come lo sviluppo di software open source.

Riduzione dell'onere della prova  

La direttiva introduce inoltre una significativa riduzione dell'onere della prova a carico dei consumatori.

In situazioni in cui dimostrare la difettosità di un prodotto o il nesso causale con il danno risulti particolarmente complesso, i giudici possono accettare che il consumatore dimostri soltanto la probabilità che il prodotto fosse difettoso o che tale difettosità abbia rappresentato una causa probabile del danno subito.

Estensione dei danni risarcibili: danni materiali e non materiali  

La direttiva amplia anche la tipologia di danni risarcibili.

Oltre ai danni materiali, come la distruzione di beni, include danni non materiali, quali le conseguenze psicologiche riconosciute, e i danni derivanti dalla perdita o dalla corruzione di dati digitali, come la cancellazione di file da un dispositivo.

Estensione del periodo di responsabilità  

Particolarmente rilevante è l'estensione del periodo di responsabilità per i danni i cui effetti si manifestano lentamente. In situazioni eccezionali, tale periodo può raggiungere i 25 anni, garantendo che le vittime possano comunque ottenere un risarcimento se il procedimento giudiziario è stato avviato entro tale lasso di tempo.

Attuazione della nuova normativa

Tempi e modalità di recepimento  

La normativa entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Gli Stati membri avranno a disposizione due anni per recepirla nel proprio ordinamento giuridico (precisamente entro il 9 dicembre 2026), tempo durante il quale dovranno adottare le misure necessarie per garantire che le disposizioni vengano applicate efficacemente.

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