Responsabilità penale per il commercialista che appone il visto leggero

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Responsabilità penale per il commercialista che appone il visto leggero

L’apposizione del solo visto leggero non salva il commercialista dall’accusa di frode fiscale.

In questo senso è la sentenza n. 19672 dell'8 maggio 2019 della Corte di cassazione, che ha respinto le doglianze presentate dalla difesa del professionista, confermando il sequestro per equivalente di una somma di denaro.

La difesa del commercialista ha incentrato il ricorso sul fatto che l’assistito aveva posto un visto leggero alla dichiarazione Iva della società, il quale attesta la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze della contabilità, fornite dalla società stessa.

La Cassazione ha, sul punto, analizzato la differenza tra visto di conformità leggero e pesante.

Il visto leggero rappresenta uno dei livelli di controllo attribuito a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie, in particolare a professionisti iscritti a determinati Albi. Il professionista che appone tale visto attesta “la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alle norme che disciplinano la deducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto”. Con tali controlli si tende ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte e ritenute.

Il visto pesante, invece, ha per oggetto la certificazione tributaria che permette il controllo sostanziale sulla corretta applicazione delle norme tributarie che interessano la determinazione, la quantificazione e il versamento dell’imposta. Esso viene rilasciato dai revisori contabili, iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro, con particolari competenze lavorative.

Osserva la Corte che il professionista abilitato può rilasciare tale certificazione solo qualora sussista la ragionevole convinzione della corretta osservanza della normativa applicabile. Pertanto, la certificazione tributaria, a differenza del visto leggero, ha carattere facoltativo.

Responsabilità penale anche nel caso di visto leggero

La sentenza n. 19672/2019 sottolinea come anche nel caso del visto leggero, il professionista è tenuto a riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze della relativa documentazione e la conformità alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti di imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.

Da ciò discende che è responsabile penalmente il commercialista che rilascia un visto, sia leggero che pesante, mendace. Infatti, il professionista incorre nel reato di cui all’articolo 3, Dlgs n. 74/2000, “dal momento che l’apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria”.

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