Responsabilità medica: tabelle ex Legge Balduzzi anche nei processi pendenti

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Responsabilità medica: tabelle ex Legge Balduzzi anche nei processi pendenti

Precisazioni della Corte di cassazione in tema di responsabilità medica: la cd Legge Balduzzi e la connessa applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno sono applicabili ai processi pendenti.

Il criterio di liquidazione equitativa del danno da responsabilità sanitaria, difatti, non ha innovato in alcun modo i presupposti della responsabilità civile.

Nello spiegare questo assunto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 28990 dell’11 novembre 2019, ha formulato un apposito principio di diritto.

In primo luogo, ha sottolineato che l’articolo 3, comma 3, del Decreto-legge n. 158/12, convertito con modificazioni nella Legge n. 189/12 (cd. Legge Balduzzi), trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul quantum.

Detta previsione - che dispone l’applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità contrattuale o extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le tabelle elaborate in base agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private - non interviene a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile.

Rispetto a tale applicazione – ha precisato la Corte – “non è ostativa la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno sia stato prodotto, anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l’azione risarcitoria sia stata promossa prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge”.

Unico limite: formazione del giudicato 

Inoltre, non può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, atteso che proprio solo la definizione del giudizio – e la formazione del giudicato – “preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale a tutela della autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario”.

E non può ravvisarsi – ha concluso la Terza sezione civile della Cassazione – una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale: il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile.

La norma sopravvenuta, ossia, non ha modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita né ha inciso sull’esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie.

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