Responsabilità medica Legge approvata

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Responsabilità medica Legge approvata

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, il 28 febbraio 2017, il Testo unificato recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Testo tanto atteso dagli operatori sanitari e non solo, in quanto, si auspica, miri ad offrire più garanzie ai pazienti, a ridurre il numero di contenziosi civili e penali tra medici e pazienti, a porre rimedio ai fenomeni della fuga dalle assicurazioni e della medicina difensiva, cui conseguono costi elevatissimi per le casse dello Stato.

Linee guida rispettate Esclusa responsabilità penale

Molte le novità prospettate, tra cui la previsione in base alla quale la responsabilità penale di medici ed infermieri potrà essere esclusa nel caso in cui essi dimostrino di essersi attenuti alle Linee guida.

L’articolo 6 del nuovo Testo, difatti, introduce nel codice penale l’art 590 sexies rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, che esclude la punibilità nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia ed il professionista abbia comunque rispettato le raccomandazioni previste dalle Linee guida validate da società scientifiche accreditate, pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità.

Responsabilità extracontrattuale per sanitario

In ambito civilistico, viene introdotta una distinzione quanto alla tipologia di responsabilità sanitaria (prima ritenuta sempre contrattuale):

  • Responsabilità contrattuale per le strutture sanitarie/sociosanitarie pubbliche o private, anche per i danni derivanti da condotte dolose o colpose dei professionisti, con conseguente termine di prescrizione decennale. L’eventuale azione di rivalsa successiva è contemplata in caso di dolo o di colpa grave del professionista.
     
  • Responsabilità extracontrattuale - e qui la rottura con il sistema previgente - per i singoli medici ed operatori chiamati in causa (a meno che non agiscano in accordo con il paziente, restando in tal caso responsabilità contrattuale), con conseguente onere della prova a carico del ricorrente e termine di prescrizione quinquennale.

Per quanto riguarda il risarcimento, ci si atterrà alle tabelle sul danno biologico previste dal codice delle assicurazioni private, in attesa degli aggiornamenti contenuti nel Ddl Concorrenza all’esame del Senato.

E’ in ogni caso previsto, per chiunque intenda esercitare un’azione di responsabilità civile nei confronti di sanitari, l’obbligo di tentare la conciliazione con partecipazione obbligatoria di tutte le parti coinvolte, compresa l’assicurazione; pena l’improcedibilità della domanda giudiziale di risarcimento.

La nuova Legge, tuttavia, modifica in parte la disciplina della conciliazione, prevedendo che spetti al Ctu il tentativo di conciliazione. Solo in caso di insuccesso o trascorsi sei mesi dal tentativo, si potrà andare in giudizio.

Centro gestione rischio

E’ inoltre prevista, in ciascuna Regione, l’istituzione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, ove siano raccolti tutti i dati sugli eventi avversi, sulle relative cause, l’entità, la frequenza ed il connesso onere finanziario legato ad eventuali contenziosi. Dette informazioni saranno poi trasmesse all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (di prossima istituzione) deputato ad individuare progetti per la sicurezza delle cure e per la formazione del personale.

Strutture più trasparenti e assicurazione per tutti 

Per maggior tutela del paziente, le Direzioni sanitarie dovranno trasmettere entro soli sette giorni, tutta la documentazione medica richiesta dall'interessato, mentre i dati sui risarcimenti riconosciuti negli ultimi cinque anni, saranno resi pubblici sui siti internet delle relative strutture sanitarie.

Tutte le strutture pubbliche e private dovranno inoltre assicurarsi sia per la responsabilità contrattuale verso terzi e prestatori d’opera, sia per la responsabilità extracontrattuale verso gli esercenti le professioni sanitarie, nel caso in cui i danneggiati decidano di esperire l’azione direttamente verso di loro.

Obbligo di copertura assicurativa anche per i professionisti che operino al fuori delle strutture o in regime libero professionale.

 

 

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