Responsabilità genitoriale a giudice straniero

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Responsabilità genitoriale a giudice straniero

Nel giudizio di separazione tra un cittadino italiano ed una cittadina britannica, che, in seguito al matrimonio in Italia, si era trasferita in Inghilterra con il figlio, va negata la giurisdizione al giudice ordinario italiano in riferimento alle domande inerenti l’affidamento ed il mantenimento del figlio minore, in quanto devolute in via esclusiva al giudice del Regno Unito.

Va invece affermata la giurisdizione del giudice italiano, per quanto concerne il giudizio di separazione personale dei coniugi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, parzialmente accogliendo il ricorso di una donna britannica, coinvolta in un giudizio di separazione dal marito italiano, presso un giudice italiano, con contestuali richieste in ordine all'affidamento e mantenimento del figlio nato dalla coppia.

Il Regolamento CE 2201/2003 – specifica in proposito la Suprema Corte – introduce distinti criteri di attribuzione della giurisdizione per il caso di separazione personale e domande inerenti la responsabilità genitoriale su minori, devolvendo in via esclusiva la competenza a decidere sulle domande incluse nel secondo ambito, pur se proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente.

Separazione Responsabilità genitoriale Giudici diversi

Quando, dunque, come nel caso di specie il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento separatizio, il suo superiore e preminente interesse ed il criterio di vicinanza impongono, salvo le contemplate deroghe qui non operative, di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il procedimento d’indole matrimoniale, anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale. A meno che ciò non sia accettato dal coniuge convenuto e non corrisponda all'interesse del minorenne stesso.

Affidamento Mantenimento minore Giudice di abituale residenza

Inoltre, qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione dei coniugi ed il giudice di altro Stato membro sia competente sulla domanda di responsabilità genitoriale, a quest’ultimo spetta, ai sensi del Regolamento CE 44/2001 nella specie applicabile, la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore, trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale e non a quella separatizia.

Quanto poi alla residenza abituale del minore al momento della domanda – puntualizzano ancora le Sezioni Unite con sentenza n. 17676 del 7 settembre 2016 – che occorre privilegiare per stabilire la giurisdizione sulla responsabilità genitoriale, essa si deve generalmente intendere quale luogo del concreto e continuo svolgimento della vita personale del bambino. 

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