Responsabilità della Banca per furto al Bancomat
Pubblicato il 20 gennaio 2016
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Con sentenza n. 806 depositata il 19 gennaio 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha accolto il ricorso di un correntista, volto a far riconoscere la responsabilità della Banca in ordine al subito furto di denaro dalla propria carta bancomat durante un prelievo in uno sportello.
Il fatto
In particolare, il correntista, dopo aver tentato di eseguire il prelievo senza riuscirci (e senza poter estrarre la carta dall'apparecchio) aveva immediatamente segnalato l'inconveniente al vicedirettore di filiale, che però gli aveva consigliato di tornare il giorno dopo. Ed il giorno dopo, oltre al mancato rinvenimento della carta, il correntista aveva per di più constatato l'avvenuto prelievo, da parte di ignoti, di un ingente cifra dal proprio conto.
Ed i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano ascritto l'intero accaduto alla responsabilità del correntista, in quanto vittima di una truffa da parte di persona ignota che, con il pretesto di aiutarlo nell'operazione, si era avvicinata e, dopo aver in precedenza manomesso l'apparecchio, aveva poi memorizzato il pin (che lo stesso correntista aveva avuto l'imprudenza di digitare davanti allo sconosciuto, oltre all'ulteriore imprudenza di non attivare immediatamente il blocco).
Verdetto tuttavia capovolto dalla Cassazione, che ha invece analizzato i fatti tenendo conto del comportamento contrattuale della Banca, sotto il profilo della diligenza professionale ex art. 1176 c.c.
La Banca deve garantire la sicurezza del servizio da manomissioni
Gli ermellini hanno dunque affermato che, ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della Banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello, non può essere omessa, a fronte di esplicita richiesta della parte – come avvenuto nella specie - l' adozione da parte dell'istituto bancario, delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni. E ciò, nonostante l'intempestività della denuncia da parte del cliente
Infatti – prosegue la Corte – la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo qui come parametro, la figura dell'accorto banchiere.
Alla luce di ciò risulta dunque violato, da parte della Banca in questione, lo specifico obbligo di diligenza derivante dal rapporto contrattuale con il correntista, con i connessi e peculiari obblighi di custodia degli sportelli bancomat.
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