Responsabilità degli enti: disciplina non applicabile a imprese individuali

Pubblicato il



Responsabilità degli enti: disciplina non applicabile a imprese individuali

La disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. n. 231/2001 si applica alle imprese individuali?

La questione è stata di recente affrontata dal Tribunale di Ravenna, nel testo della sentenza n. 1056 depositata il 7 giugno 2021.

Il Tribunale era stato chiamato a pronunciarsi in un procedimento che vedeva coinvolta un’impresa individuale, tratta in giudizio per rispondere degli illeciti di cui agli artt. 25 bis e 25 bis.1 del Decreto legislativo n. 231/2001 (segnatamente, per falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio).

Responsabilità ex D. Lgs. 231: campo di applicazione soggettivo della normativa

Nella sua disamina, il giudice di prime cure si è soffermato ad analizzare il campo di applicazione della normativa in esame sotto il punto di vista soggettivo.

Sul punto, già l’interpretazione letterale delle disposizioni esaminate - si legge nella decisione - condurrebbe a ritenere che le imprese individuali siano escluse dal novero dei soggetti destinatari della disciplina.

Come infatti chiarito dal legislatore delegato nella Relazione di accompagnamento al decreto, la scelta del termine “ente” va letta, in assenza di un elenco tassativo di soggetti, in sinergia con la espressa indicazione dei soggetti nominati, ossia le società o le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il discrimine, in tale contesto, andrebbe individuato in tutti quei soggetti giuridici meta-individuali che siano almeno degli autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, destinatari degli atti compiuti dalla persona fisica che agisca nel loro interesse o a loro vantaggio, ma da questa distinti.

Giurisprudenza di Cassazione: posizione non univoca

A seguire il Tribunale ha richiamato i due opposti orientamenti enunciati, sulla questione, dalla Corte di cassazione.

Secondo una prima lettura, la disciplina in esame non si applicherebbe alle imprese individuali, in quanto riferita ai soli enti collettivi.

Di contrario avviso un’isolata pronuncia, ai sensi della quale le norme sulla responsabilità da reato degli enti riguarderebbero, invece, anche questa tipologia di imprese.

Condivisibile, secondo l’organo giudicante, la prima delle interpretazioni menzionate: va escluso che l’imprenditore individuale possa essere destinatario della disciplina prevista dal Decreto 231, applicabile ai soli soggetti meta-individuali.

Il criterio guida individuato dal Tribunale è il “principio di legalità” previsto, nella materia in esame, dall’art. 2 D.lgs. 231/2001.

La natura afflittiva delle sanzioni previste dal decreto, oltre a immanenti esigenze di garanzia, imporrebbe di ritenere preclusa anche in tale materia l’applicazione analogica sfavorevole, a prescindere dalla natura giuridica della responsabilità da reato degli enti.

Impresa individuale: imprenditore e attività coincidono, no a doppia punizione

Di fatto, nell’impresa individuale, imprenditore e attività coincidono, non ricorrendo una duplicità di centri di imputazione: non vi è alcuna scissione soggettiva tra persona fisica e soggetto meta-individuale.

Mediante l’applicazione del D.lgs. 231/2001, quindi, si finirebbe per dar luogo a “una doppia punizione del medesimo soggetto per il medesimo fatto, con violazione del principio del ne bis in idem sostanziale: la persona fisica, difatti, sarebbe punito quale autore materiale del reato e quale titolare dell’impresa che con lui, alfine, si immedesima”.

La ratio del decreto, in realtà, è di sanzionare quei soggetti collettivi che siano colpevolmente disorganizzati, reprimendo quelle situazioni riconducibili alla c.d. colpa di organizzazione, terreno fertile per prassi illecite annidate nei meandri delle organizzazioni complesse, con moltiplicazione dei centri decisionali.

Colpa di organizzazione non ravvisabile nell’ambito dell’impresa individuale, proprio in considerazione del fatto che persona fisica ed attività imprenditoriale esplicata coincidono.

In definitiva, il Tribunale di Ravenna ha escluso che la disciplina sulla responsabilità ex 231 fosse applicabile nei confronti dell’impresa individuale tratta in giudizio, emettendo sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente in difetto di uno dei requisiti della responsabilità in parola.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito