Responsabilità contributiva in caso di scissione societaria
Pubblicato il 03 luglio 2024
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Le obbligazioni previdenziali sono equiparabili a quelle tributarie: ad esse va estesa la disciplina della responsabilità solidale e illimitata in caso di scissione societaria.
Eventuali eccezioni di limitazione della responsabilità devono essere sollevate entro termini perentori.
Scissione: la società partecipante risponde solidalmente e illimitatamente dei contributi
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 17188 del 21 giugno 2024, pronunciata con riferimento ad una causa che vedeva coinvolti l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), e un'azienda elettromeccanica.
La Cassazione si è dovuta occupare di vari aspetti legali riguardanti la responsabilità contributiva e tributaria delle società che abbiano partecipato ad un'operazione di scissione.
Il caso esaminato
La società, nella specie, aveva presentato ricorso contro le cartelle esattoriali che le imponevano il pagamento di contributi e premi non versati dall'azienda originaria da cui è stata scissa.
La Corte d'Appello aveva accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che l'esecuzione nei confronti dell'impresa ricorrente dovesse essere limitata al patrimonio netto trasferitole.
I giudici territoriali, ossia, avevano ritenuto che i premi e i contributi previdenziali, pur costituendo prestazioni patrimoniali imposte ex lege, non fossero assimilabili alle obbligazioni tributarie, ricadendo piuttosto nel novero delle cosiddette obbligazioni civili.
Analisi delle conclusioni della Corte di Cassazione
La Suprema corte ha ritenuto l'assunto dei giudici di merito non conforme a diritto.
Gli Ermellini, sul punto, hanno rammentato quanto chiarito dalle Sezioni Unite: l’obbligazione contributiva previdenziale partecipa della natura delle obbligazioni di natura pubblicistica, equiparabili a quelle tributarie a causa della loro origine legale e della destinazione del loro gettito ad enti pubblici e a fine all’espletamento di funzioni sociali (Cassazione n. 10232/2003).
La medesima giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che i contributi non costituiscono parte del salario, ma un vero e proprio tributo finalizzato ad assicurare i mezzi economici necessari per provvedere ai benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori.
La commisurazione dei contributi all’ammontare della retribuzione, stante l’autonomia fra rapporto di lavoro e rapporto contributivo, deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la relativa quantificazione.
La Cassazione, a seguire, ha ricordato che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Costituzionalità, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 173, comma 13, DPR n. 917/1986, e 15, comma 2, D. Lgs n. 472/1997 (Corte costituzionale, sentenza n. 90/2018).
Nessun dubbio, ciò posto, poteva sussistere "in relazione alla sua applicazione alle obbligazioni aventi ad oggetto premi e contributi, sussistendo anche per queste ultime la medesima connotazione di specialità che giustifica, sul piano costituzionale del rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, che in caso di scissione societaria vi sia, quanto al regime della solidarietà per i debiti sociali, una disciplina differenziata più favorevole per gli enti previdenziali".
Principio di Diritto
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:
"In considerazione dell’assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, D.P.R. n. 917/1986, e 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, secondo cui – in deroga alla previsione dell’art. 2506-quater, comma 3°, c.c. – le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali."
I punti salienti della decisione
- Assimilazione delle Obbligazioni: La Corte ha stabilito che le obbligazioni per premi e contributi previdenziali devono essere assimilate a quelle tributarie, dato che entrambe sono di natura pubblicistica e destinate a enti pubblici per funzioni sociali.
- Responsabilità Solidale e Illimitata: Le società partecipanti a una scissione sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni tributarie della società scissa e tale responsabilità è estesa anche ai crediti per contributi previdenziali.
- Decorrenza dei Termini: La Corte ha ribadito che le eccezioni riguardanti la limitazione della responsabilità devono essere sollevate entro i termini perentori previsti, confermando che il mancato rispetto di tali termini rende inoppugnabili le cartelle esattoriali.
- Irretrattabilità del Credito: Una volta spirato il termine per l’opposizione, il credito diventa irretrattabile, non potendo essere contestato in sede esecutiva.
Tabella di sintesi dell'ordinanza
Sintesi del caso | Una società aveva presentato ricorso contro le cartelle esattoriali che le imponevano il pagamento di contributi e premi non versati dall'azienda originaria da cui è stata scissa. La Corte d'Appello aveva limitato la responsabilità della società al patrimonio netto trasferitole |
Questione dibattuta | Se i premi e i contributi previdenziali, essendo prestazioni patrimoniali imposte ex lege, dovessero essere assimilati alle obbligazioni tributarie e se, quindi, le società partecipanti alla scissione dovessero rispondere solidalmente e illimitatamente di tali obbligazioni. |
Soluzione della Corte di cassazione | La Corte di Cassazione ha stabilito che le obbligazioni per premi e contributi previdenziali devono essere assimilate a quelle tributarie. Ha enunciato che la speciale disciplina di responsabilità solidale e illimitata si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. |
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