Responsabilità solidale tra promotore ed intermediario

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Per la Cassazione – sentenza n. 1741 del 25 gennaio 2011 – anche l'intermediario, in funzione del principio di responsabilità solidale, deve essere chiamato a risarcire il danno subito dal risparmiatore nelle ipotesi di comportamento illecito del promotore finanziario.

L'intermediario – continuano i giudici di legittimità – può sempre provare che ci sia stata una consapevole acquiescenza o, addirittura, una collusione del cliente alla violazione delle regole di condotta da parte del promotore; tuttavia, “la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle” non può valere, in caso d'indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, "ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione dell'illecito" di modo che venga preclusa la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario.  
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 32 - L'intermediario paga l'illecito del promotore - Negri

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