Responsabilità solidale di proprietario e conduttore per l'infortunio mortale al terzo

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 7699 depositata il 16 aprile 2015, hanno confermato la concorrente responsabilità del conduttore e del proprietario di un immobile concesso in locazione, per i danni occorsi ad un terzo a causa di un infortunio mortale arrecato da una scarica elettrica provocata da un difetto della resistenza dello scaldabagno, scarica non neutralizzata da dispositivi di sicurezza di cui l'impianto elettrico era sprovvisto.

La responsabilità del proprietario, in particolare, è stata riconosciuta in conseguenza dell'assenza di un impianto di messa a terra o di un salvavita generale, assenza che, unitamente al vizio dello scaldabagno addebitabile al conduttore, aveva concorso a provocare l'infortunio.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno sottolineato che se i dispositivi di sicurezza fossero stati presenti, avrebbero neutralizzato il pericolo derivante dallo scaldabagno.

Proprietario e conduttore sono stati quindi condannati al risarcimento, in via solidale, dei danni subiti dalla moglie e dai figli dell'uomo deceduto.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 20 – Danni, responsabilità condivisa – Bordolli, Di Rago

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