Responsabilità sanitaria. Liquidato il danno con rendita vitalizia

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Il Tribunale di Milano, con sentenza del 27 gennaio 2015, ha condannato una struttura sanitaria per i danni subiti da una paziente sottoposta ad un intervento di tiroidectomia totale, per asportazione di un carcinoma alla tiroide.

A pochi giorni dall’intervento, nella specie, si erano verificate delle complicanze estremamente invalidanti per la paziente, attribuibili con alto grado di probabilità – a detta del Tribunale - all’operato dei medici.

Gli stessi infatti, in base alle rilevanze peritali, non avrebbero posto in essere quanto necessario ad evitare le lesioni poi subite dall’attrice, con conseguente loro responsabilità per violazione dell’art. 1176 c.c.

Ciò premesso, il Tribunale ha innanzitutto disposto il risarcimento in via equitativa dei derivati danni non patrimoniali, nonché quello dei danni patrimoniali, in considerazione di tutte le spese di assistenza sin allora sostenute dalla paziente e da sostenere per il resto della sua vita.

Nell’ambito dei danni patrimoniali, a titolo di lucro cessante, è stato poi riconosciuto il danno da perdita di capacità lavorativa, che solitamente necessita di apposita dimostrazione. Non nel caso di specie, tuttavia, laddove, secondo il giudice di merito, l’elevata percentuale di invalidità riscontrata, ne rende pressoché certa la realizzazione.

Danno patrimoniale risarcito mediante costituzione di rendita vitalizia

Ma ciò che qui rileva e che costituisce presumibilmente l’elemento innovativo della presente pronuncia, è che il Tribunale ha disposto il risarcimento del danno patrimoniale, mediante costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 2057 c.c., attesa l’impossibilità di stabilire in modo oggettivo la presumibile durata della vita dell’attrice.

Ha stabilito il giudice milanese in proposito, infatti, che sebbene lo strumento della rendita vitalizia sia stato sino ad ora di scarsa applicazione (con prevalente anticipazione di una cifra per intero), lo stesso offre viceversa un importante criterio di valutazione, in quanto consente di stimare più adeguatamente la particolare condizione della parte danneggiata, la natura del danno e delle sue conseguenze.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Una rendita vitalizia per risarcire il danno da errore sanitario – Martini

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