Responsabilità penali per il professionista che tollera, su attività riservate, la collaborazione del soggetto ancora non abilitato

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Secondo la Cassazione – sentenza n. 21220 del 17 maggio 2013 – il titolare dello studio professionale che consenta o agevoli la collaborazione di soggetti ancora non abilitati su attività riservate ai professionisti risponde per concorso nel reato di esercizio abusivo della professione.

Qualora, inoltre, l’attività posta in essere dal soggetto non abilitato determini danni o lesioni al cliente, il professionista è tenuto a rispondere degli stessi a titolo di concorso morale nel reato.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Esercizio abusivo tollerare il lavoro del non abilitato - Alberici

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