Responsabilità penale per l'imprenditore che non giustifica la mancanza di cespiti

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8262 del 2 marzo 2010, ha rigettato il ricorso presentato da un imprenditore avverso la decisione con cui era stato condannato, dai giudici di merito, per bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto non aveva giustificato la mancanza di alcuni beni dell'azienda dall'asse attivo concorsuale. L'imprenditore – si legge nella sentenza - “è posto in posizione di garanzia per la tutela del patrimonio d'impresa, cespite destinato alla soddisfazione delle pretese creditorie, ai sensi dell'articolo 2740 Codice civile”. Ne consegue la sua responsabilità in caso di mancato rinvenimento - all'atto della dichiarazione di fallimento - di beni e valori societari costituenti l'asse attivo, qualora tale mancanza “non sia da questi giustificata o non sia indicata la destinazione assegnata agli stessi”.
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