Responsabilità penale dell’amministratore di condominio per lesioni personali a terzi

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L’amministratore di condominio ha il dovere di attivarsi per rimuovere l’eventuale situazione di pericolo per l'incolumità dei terzi e tale obbligo non è, peraltro, affatto subordinato alla preventiva deliberazione dell'assemblea condominiale.

E’ quanto sottolineato dalla Suprema corte con sentenza n. 34147 del 6 settembre 2012, depositata con riferimento ad una vicenda in cui un amministratore condominiale era stato coinvolto in un procedimento penale per lesioni personali gravi causate ad una passante, in conseguenza della mancata manutenzione da parte del condominio di un avallamento per lo scolo delle acque che fluivano in un tombino.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 - È reato la negligenza dell'amministratore – Sa. Fo.

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