Responsabilità medica come “extracontrattuale”, prescrizione in 5 anni

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Importante pronuncia di merito per quel che riguarda la responsabilità medica.

Secondo il Tribunale di Milano - sentenza del 17 luglio 2014, giudice estensore, Patrizio Gattari – il tenore letterale dell'articolo 3, comma 1, Legge Balduzzi, nonché l'intenzione del legislatore della medesima legge, inducono a ritenere che la responsabilità del medico per le condotte connotate da colpa lieve, per essersi attenuto alle linee guida, debba essere ricondotta alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex articolo 2043 del Codice civile.

Conseguentemente, l'obbligazione risarcitoria del sanitario può scaturire solo in presenza di tutti gli elementi che costituiscono l'illecito aquiliano prescrivendosi, la relativa azione di risarcimento, in cinque anni.

La responsabilità della struttura sanitaria resta “contrattuale”

La Legge Balduzzi, per contro, non ha alcuna incidenza sulla distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, responsabilità da considerare comunque di tipo “contrattuale” ex articolo 1218 del Codice civile.

In questo caso, l'azione nei confronti della struttura ospedaliera si prescrive in dieci anni.

L'articolo 3 della legge Balduzzi – viene, altresì, precisato – non riguarda nemmeno le ipotesi in cui tra paziente e medico sia stato sottoscritto un apposito contratto, nel qual caso la responsabilità del medico resta contrattuale, ai sensi dell'articolo 1218 del Codice civile.
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  • ItaliaOggi, p. 31 – Errori medici, camici bianchi con responsabilità limitata

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