Responsabilità contrattuale per il notaio che non effettua le visure

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 14865 del 13 giugno 2013 – il notaio può ritenersi esonerato dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle cosiddette “visure catastali” e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene oggetto di compravendita e verificarne la libertà da pregiudizi, solamente in presenza di una concorde volontà delle parti, “e non solo quella del soggetto che ha concluso il contratto d’opera intellettuale con il notaio” medesimo.

E' stata così confermata la responsabilità contrattuale di un notaio che si era sentito libero di non effettuare le visure ipotecarie relative ad un immobile, successivamente rivelatosi gravato da pesi, a seguito dell'esonero da tale attività sulla base di una clausola contrattuale che era stata sottoscritta dalla sola parte acquirente.
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