Responsabile il notaio che non tutela l’acquirente dell’immobile
Autore: Eleonora Mattioli
Pubblicato il 01 aprile 2015
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Con sentenza n. 6451 depositata il 31 marzo 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso presentato da un notaio avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello lo aveva dichiarato responsabile, in solido con i venditori, in ordine ad esborsi, oneri e spese necessari al fine di conseguire la cancellazione di un pignoramento annotato su un immobile acquistato con il suo intervento.
Ha sottolineato la Suprema Corte con la decisione in esame, come sia stato adeguatamente provato dai giudici di merito, che nel caso di specie, il notaio prestò la sua opera sia ai fini della stipula del preliminare di vendita (alla cui stesura aveva tra l’altro collaborato) che del definitivo.
Pertanto – ha proseguito la Cassazione a conferma di quanto dedotto dalla Corte territoriale – il comportamento del ricorrente va qui qualificato quale gravemente inadempiente – con addebito di relativa responsabilità - per non aver egli provveduto ad avvertire l’acquirente, né in sede di preliminare né in sede di definitivo, del grave pericolo derivante dall’esistenza di una procedura esecutiva in corso sull’immobile (di entità molto superiore a quella resa nota).
Né il notaio si è adeguatamente accertato dell’esistenza di interventi nella procedura esecutiva medesima, pur dopo aver constatato, mediante visure, l’esistenza di un pignoramento. Né ha cercato di dissuadere l’acquirente dallo stipulare la vendita in quelle condizioni, o eventualmente, consigliato l’inserimento di clausole che subordinassero l’efficacia del negozio alla effettiva estinzione della procedura esecutiva immobiliare.
In altre parole – ha proseguito la Corte – il ricorrente non ha eseguito, come invece avrebbe dovuto, alcun accesso alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari, fidandosi esclusivamente di quanto riferitogli in proposito dagli intermediari dell’agenzia immobiliare.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 36 - Punita la fiducia nei mediatori
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