Responsabile il conducente che non evita il pericolo

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Non può essere risarcito dal Comune gestore della strada, il conducente che abbia riportato gravi danni alla propria vettura per essere sprofondato in un’ampia buca piena d’acqua, se lo stesso, pur avendo percepito la presenza di una notevole quantità d’acqua piovana nel tratto stradale, vi si sia immesso ugualmente.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 4661 depositata il 9 marzo 2015, rigettando il ricorso presentato da un conducente, avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello ne aveva riconosciuto la esclusiva responsabilità - e dunque, nessun diritto ad essere risarcito dal Comune convenuto - in ordine ai danni riportati alla propria auto.

Il conducente, in particolare, era precipitato in una buca di vaste dimensioni, totalmente ricoperta d’acqua a seguito delle abbondanti piogge e non segnalata.

Lamentava innanzitutto il ricorrente, come i giudici, sia in primo che in secondo grado, avessero erroneamente fatto applicazione dell’art. 2043 c.c. e non dell’art. 2051 c.c., con regole probatorie ad egli senz’altro più favorevoli.

Ha tuttavia ribattuto la Cassazione - con la pronuncia in esame - come l’evento in questione, fosse in ogni caso prevedibile impiegando la ordinaria diligenza, anche volendo invocare la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c..

Di talché il conducente, nella fattispecie, avrebbe dovuto essere maggiormente cauto ed, in particolare, non immettersi in un determinato tratto stradale – per poi prevedibilmente imbattersi nella buca - una volta avvedutosi che lo stesso era totalmente ricoperto d’acqua.
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