Responsabile il Caf per visto di conformità rilasciato senza effettuare controlli
Pubblicato il 11 agosto 2017
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E’ legittima la sanzione comminata al Centro di assistenza fiscale che ha rilasciato un visto di conformità infedele in quanto non sono stati effettuati i necessari controlli sulla documentazione prodotta.
Avverso la sanzione applicata dall’agenzia delle Entrate per violazione delle norme sul rilascio del visto di conformità, una Srl presentava ricorso in Ctp che lo accoglieva.
Adita la commissione tributaria regionale da parte dell’amministrazione finanziaria, veniva completamente ribaltato il giudizio di primo grado ritenendo sussistente la responsabilità del Caf per non aver verificato la corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione allegata.
Il ricorso in cassazione presentato dalla Srl ha confermato la pronuncia della Ctr.
Con ordinanza n. 19952 depositata il 10 agosto 2017, i giudici della Corte di cassazione hanno approvato quanto deciso in secondo grado ossia l’accertamento dell’infedeltà del visto di conformità rilasciato dal Caf senza aver effettuato alcun controllo, neppure formale, della documentazione presentata in ordine ai dati presenti nella dichiarazione.
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