Responsabile anche la Asl per illecito commesso dal medico in convenzione

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La Asl è civilmente responsabile, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto illecito che il medico con essa convenzionato abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 6243 depositata il 27 marzo 2015, relativamente ad una vicenda di responsabilità medica in cui due coniugi avevano convenuto in giudizio sia il medico di base che la Asl in cui operava, perché fossero condannati al risarcimento dei danni da essi stessi patiti per una paralisi che aveva colpito il marito.

Detto episodio era stato infatti causato – come rilevato dai ricorrenti e poi accertato in fase di merito - dalla condotta negligente del medico di base, che era intervenuto con estremo ritardo rispetto ai primi sintomi, prescrivendo tra l’altro cure inadeguate.

La Corte territoriale, con la sentenza poi impugnata, aveva dapprima escluso la responsabilità della Asl (e riconosciuto quella del medico) in ordine all’accaduto, sull’assunto che non vi fosse alcun rapporto di preposizione tra l’Azienda Sanitaria ed il medico convenzionato “negligente”, essendo quest’ultimo un libero professionista del tutto autonomo, scelto dal paziente in piena libertà.

Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui – come chiarito nella pronuncia in esame – si configura a carico della Asl una specifica obbligazione ex lege di prestare assistenza medico generica a ciascun utente del Ssn, poi adempiuta (come nell’ipotesi di specie) da medici in convenzione. Trattasi, nello specifico, di una obbligazione non derivante da “contratto” ma comunque “ad effetto contrattuale”, la cui fonte è da rinvenirsi tra quelle di cui all’art. 1173 c.c.

Da qui l’applicabilità, in ipotesi di illecito commesso da medico convenzionato, dell’art. 1228 c.c. nei confronti della medesima Asl; applicabilità che non può essere esclusa dal rapporto di lavoro “non di subordinazione” che lega l’ausiliario alla Azienda debitrice (nella specie, di convenzione, dunque autonomo con carattere di parasubordinazione).

Ciò che assume invece rilevanza ai fini dell’art. 1228 c.c., è la circostanza che l’Azienda debitrice si avvalga comunque dell’operato del terzo (pur non alle sue dipendenze) per l’attuazione della sua obbligazione, ponendo tale opera a disposizione dell’utente, sicché essa si inserisce nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.
Anche in
  • ItaliaOggi7 – Affari legali, p. VII – Errori medici, pagano in due - D'Andrea

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