Resistenza a pubblico ufficiale in borghese.Condanna solo se l’agente è consapevole della funzione esercitata dalla forza pubblica

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La Cassazione, con la sentenza n. 19063 del 18 maggio 2012, ha annullato la decisione con cui la Corte di appello aveva condannato un uomo per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni ai danni di due carabinieri intervenuti, in borghese, a pacare i toni di un diverbio creatosi nel corso di un’audizione testimoniale presso le aule giudiziarie.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato come, ai fini della configurabilità del delitto di resistenza, è comunque necessario che l’agente debba necessariamente sapere “che la forza pubblica esercita, in atto, una determinata funzione, connessa al suo servizio, ossia che comunque, per le sue concrete circostanze, l’intervento dei due carabinieri, anche se solo proclamatisi tali per la concitazione del momento, fosse diretto al mantenimento dell’ordine pubblico o ad altra analoga finalità”.
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