Residenza abituale determinante per la giurisdizione in materia di separazione

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Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 3680 del 2010, hanno risolto un regolamento preventivo di giurisdizione sollevato da un uomo di Bruxelles a cui era giunta la notifica, da parte della moglie toscana, dell'avvio, in Italia, del procedimento di separazione.

I giudici di Cassazione hanno comfermato la giurisdizione del giudice italiano facendo riferimento al parametro della residenza abituale dei due coniugi. In particolare, è stato ritenuto determinante il fatto che il figlio, ormai maggiorenne, avesse seguito i corsi di studi in Italia.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 – Il figlio studente “fissa” la residenza - Galimberti

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