Resi continuativi i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina

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La legge di Stabilità per il 2011, tra le tante previsioni, contiene specifiche disposizioni anche in materia agricola.

Viene quantificato in 86 milioni per il 2010 l’onere della rideterminazione delle agevolazioni contributive del settore agricolo e confermata, a regime dal 1° agosto 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive (articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge 67/1988) per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

Per quanto riguarda la piccola proprietà contadina, la legge rende stabili i benefici fiscali sull’acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli, dopo che la materia è stata oggetto di numerosissime proroghe. Dunque, vengono rese permanenti le agevolazioni individuate dal comma 4-bis dell’articolo 2 del Dl 195/2009 in favore della piccola proprietà contadina, la cui applicazione era finora prevista sino al 31 dicembre 2010 (termine soppresso). Si tratta di agevolazioni destinate agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina che incidono sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Ciò vuol dire che gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e dalle società agricole continueranno a scontare l’imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa di 168 euro, mentre rimane dovuta la sola imposta catastale dell’1%.

La novità sta nel fatto che l’agevolazione suddetta non ha più un termine, ma è prevista per il futuro in via continuativa. Il disegno di legge Stabilità, con l’articolo 1, comma 41, modifica infatti  il precedente decreto "milleproroghe" del 2009 (Dl n. 149), che aveva previsto il termine di scadenza dell’agevolazione al 31 dicembre 2010.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 32 – L’acquisto agevolato va a regime - G.P.T.

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