Rescissione del giudicato. Esclusi i processi precedenti all'entrata in vigore dell'istituto

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Con informazione provvisoria n. 23 del 17 luglio 2014, le Sezioni unite penali di Cassazione hanno reso noto di aver risposto negativamente ad una questione concernente la rescissione del giudicato.

In particolare, era stata sottoposta al Collegio di legittimità la questione se l'istituto in oggetto, previsto dall'articolo 625-ter del Codice di procedura penale, fosse applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell'entrata in vigore della Legge n. 67/2014, introduttiva della rescissione medesima.

Le Sezioni unite hanno escluso questa possibilità, precisando che la richiesta di cui all'articolo 625-ter C.p.p. si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'articolo 420-bis C.p.p., come modificato dalla Legge n. 67/2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 34 – La rescissione del giudicato non è retroattiva – G. Ne.

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