Requisito reddituale per le prestazioni di invalidità civile
Pubblicato il 22 aprile 2022
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Con il messaggio 19 aprile 2022, n. 1688, non presente sul sito istituzionale, l’Inps specifica le modalità di valutazione dei redditi rilevanti per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile e di acquisizione della comunicazione degli oneri deducibili.
Ai fini del riconoscimento della titolarità alle prestazioni di invalidità sono computati tutti i redditi rilevanti - posseduti dal richiedente al momento della domanda - di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF ai sensi dell’art. 14 septies, comma 4, legge 29 febbraio 1980, n. 33 e al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
Quanto esposto non si applica in presenza di redditi inferiori a determinate soglie, ovvero per:
- indennità di accompagnamento;
- indennità di accompagnamento per cieco assoluto;
- indennità speciale;
- indennità di comunicazione.
Invero, l’Istituto con il messaggio in trattazione comunica, altresì, che per la determinazione del reddito rilevante non rientrano neanche le seguenti prestazioni:
- l'importo stesso della prestazione di invalidità;
- le rendite Inail;
- le pensioni di guerra;
- il reddito della casa di abitazione (Inps, circolare n. 74/2017).
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di invalidità civile, le modalità di valutazione del reddito variano in base alla fase di prima liquidazione o alla fase dei redditi da considerare per gli anni successivi.
Con riferimento alla prima liquidazione dovranno essere computati i redditi dell’anno in corso ovvero dell’anno solare in cui ricade la decorrenza della prestazione.
In tal caso, il soggetto beneficiario dovrà rilasciare una dichiarazione – in via presuntiva – attestante i redditi che percepirà nell’anno di riferimento, al netto degli oneri deducibili (contributi previdenziali e assistenziali, assegni periodici corrisposti al coniuge, contributi per il personale domestico, contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative).
Diversamente, per i redditi da considerare per gli anni successivi al primo sarà necessario effettuare una distinzione tra i redditi da pensione e altre tipologie di redditi.
Verranno computati:
- i redditi da pensione conseguiti dal soggetto interessato nello stesso anno.
- i redditi conseguiti nell’anno solare precedente (redditi da terreni, fabbricati, da lavoro dipendente) e altri redditi soggetti a Irpef) che verranno comunicati, annualmente, dall’interessato tramite il modello “Red”.
Infine, nell’importo utile alla determinazione del diritto alle prestazioni di invalidità civile, i redditi da terreni da considerare sono:
- redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto;
- reddito dominicale;
- reddito agricolo.
Il reddito dovrà essere indicato con le rivalutazioni e/o maggiorazioni previste ai fini IRPEF.
I redditi fondiari da non indicare nel modello “Red” sono quelli che derivano da costruzioni rurali e relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.
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