Requisito dell’anzianità aziendale necessario per la mobilità degli apprendisti licenziati
Pubblicato il 30 giugno 2010
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Con messaggio n. 16238 del 2010, l’Inps annuncia il trattamento spettante agli apprendisti che non hanno avuto titolo alla disoccupazione per assenza dell'intervento integrativo degli enti bilaterali. A tali soggetti dovrà essere riconosciuta la mobilità, ma l’Ente previdenziale specifica che questa potrà essere liquidata solo in presenza del requisito dell’anzianità aziendale. Cioè gli apprendisti devono avere maturato 12 mesi di anzianità di cui 6 di lavoro effettivo.
Con la circolare n. 43 del 2010, l’Istituto ha riconosciuto la possibilità della mobilità in deroga anche per gli apprenditi a condizione, però, che fossero rispettati i requisiti tradizionali di almeno 12 mesi di anzianità di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (ex legge n. 223/1991).
Con il messaggio in oggetto, l’Inps dà informazioni su come gestire le domande di disoccupazione presentate dagli apprendisti licenziati, che se complete del requisito suddetto daranno accesso alla mobilità in deroga.
L’Inps, infatti, nel caso in cui riscontri le condizioni richieste dalla citata circolare invierà comunicazione agli apprendisti licenziati, che verranno informati che le precedenti domande di disoccupazione sono stare respinte con la motivazione di “assenza intervento integrativo ente bilaterale”. Successivamente, accertata la presenza dei requisiti di anzianità, gli stessi apprendisti verranno invitati, con una comunicazione, a presentare richiesta di autorizzazione alla mobilità in deroga.
Gli apprendisti che hanno già ottenuto erroneamente l’indennità di disoccupazione ordinaria, senza averne titolo, vedranno stornarsi gli importi corrispondenti dalla mobilità che dovranno ricevere, se non vi è possibilità di recuperale le cifre direttamente.
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