Repechage. La Cassazione sull'estensione dell'obbligo
Pubblicato il 12 maggio 2023
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Il datore di lavoro che, a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, adduca l'avvenuta soppressione del posto di lavoro, ha l'onere di provare che, al momento del recesso, non vi era alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale il dipendente licenziato avrebbe potuto essere assegnato.
Non solo. Il datore, in tale frangente, deve anche dimostrare che, per un congruo periodo di tempo successivo al recesso, non è stata effettuata alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore.
Posizioni presto da sostituire per dimissione di colleghi? Licenziamento illegittimo
Sono questi i principi enunciati dalla Corte di cassazione in materia di obbligo di repechage, ai quali si è attenuta la Corte d'appello, in sede di rinvio, nel giudicare la vicenda di un lavoratore, oppostosi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro.
Sulla base dei richiamati assunti, i giudici di secondo grado hanno dichiarato illegittimo il predetto licenziamento, ordinando la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro.
Questo, dopo aver accertato che, al momento dell'intimazione del licenziamento, due dipendenti che svolgevano mansioni analoghe a quelle del lavoratore licenziato avevano rassegnato le dimissioni, con un termine di preavviso destinato a scadere in un arco temporale brevissimo, di tal ché si rendeva necessaria la loro sostituzione
Ebbene, un comportamento secondo correttezza e buona fede avrebbe dovuto tenere conto di tali circostanze nel valutare la ricollocabilità del lavoratore.
Ricollocazione del lavoratore: valutazione secondo correttezza e buona fede
Conclusioni, queste, ritenute ineccepibili dalla Suprema corte, la quale, con sentenza n. 12132 dell'8 maggio 2023, ha rigettato il ricorso della società.
E' infatti corretto - si legge nella decisione - ritenere che il datore di lavoro, nel valutare le possibilità di ricollocazione del lavoratore prima di procedere al suo licenziamento, debba prendere in esame anche quelle posizioni lavorative che, pur ancora coperte, si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo alla data in cui viene intimato il recesso.
Laddove, poi, come nel caso in esame, tale circostanza sia ben nota al datore di lavoro, questi ne deve tenere conto: diversamente, il suo comportamento, anche se formalisticamente corretto, risulta in contrasto con i principi di correttezza e buona fede.
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