Rendite finanziarie. Nuovo regime di prelievo dal 1° luglio 2014

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Dal 1° luglio 2014 cambia la tassazione dei redditi di natura finanziaria e dei redditi finanziari percepiti nell’esercizio di attività di impresa che per tale ragione non rientrano nella categoria dei redditi di capitale, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del Dl 66/2014.

L’aliquota di tassazione passa dal 20% al 26% sugli interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali maturati dal 1° luglio 2014. L’aumento interessa anche i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili, cambiali finanziarie e si applica anche sugli interessi, premi e altri proventi derivanti da obbligazioni, maturati a partire dal 1° luglio 2014 e indipendentemente dalla data di emissione del titolo sottostante. Resta, invece, ferma al 12,5% la tassazione dei titoli pubblici italiani e dei titoli equiparati emessi da organismi internazionali, così come quella delle obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro enti territoriali.

Questo è uno dei primi chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 19 del 27 giugno 2014, con la quale si fa il punto sulle novità introdotte dal Dl 66/2014, con particolare riguardo per quegli aspetti che interessano intermediari finanziari e risparmiatori.

Regola generale

Specifica l’Agenzia delle entrate che la nuova aliquota del 26% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014. In altri termini, a tutti quei redditi di capitale per i quali il diritto a percepirli oppure ad esigerne il pagamento sorge dal 1° luglio. Restano, invece, assoggettati alla vecchia imposta sostitutiva del 20% tutti i redditi connessi ad un diritto a percepirli che sorge fino al 30 giugno 2014.

Per esempio con riferimento ai dividendi, si specifica che la nuova misura dell’aliquota si applica ai dividendi percepiti dal 1° luglio 2014, facendo riferimento esclusivamente alla data di incasso dei suddetti utili e non attribuendo alcuna rilevanza alla data di delibera degli stessi.

Per quanto riguarda le assicurazioni, la nuova tassazione si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 11 – Capital gain, vale la data di cessione - Tamburro
  • ItaliaOggi, p. 24 – Così le nuove tasse in banca – Di Vittorio
  • Il Sole 24 Ore, p. 11 – Per le polizze vita estere meno vincoli sul quadro RW - Piazza

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