Remissione in bonis per il ritardo del “Modello 69”

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Il versamento dell'imposta di registro non è compatibile con la volontà di scegliere il regime della cedolare secca, ossia la particolare tassazione prevista in caso di locazione di immobili ad uso abitativo. Lo precisa l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 47 del 20 dicembre 2012, in cui tratta dell'applicazione dell'istituto della remissione in bonis ai casi di dimenticanza del contribuente di presentazione, nei termini richiesti, del “modello 69”, utile per esercitare l'opzione per il regime di cedolare secca.

Con la remissione in bonis (articolo 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella L. n. 44/2012) viene consentito al contribuente di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali anche in mancanza dell'esecuzione di adempimenti formali, purchè il soggetto sia in buona fede, ossia se la dimenticanza non nasconde una scelta opportunistica. La buona fede deve emergere dal comportamento concludente del contribuente che non deve contrastare con la volontà di effettuare la scelta per il regime opzionale.

Tra gli obblighi richiesti dalla remissione in bonis assumono particolare rilevanza quello di  effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (successivo al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso) nonchè l'obbligo di pagare la sanzione pari a 258 euro.

Con circolare n.47/2012, l'Agenzia delle entrate analizza l'opportunità offerta dalla remissione in bonis con riferimento alla mancata opzione per il regime della cedolare secca (D.Lgs. n. 23/2011, art. 3).

Infatti, brevemente, si rammenta che la tassazione degli immobili locati attraverso la cedolare secca richiede l'esercizio di un’opzione da eseguire:

in sede di registrazione del contratto, in via telematica, tramite il modello “Siria”

o

tramite invio cartaceo del “modello 69”, valido anche per esercitare l’opzione in occasione della proroga del contratto di locazione o per le annualità successive a quella della registrazione.

L'adempimento va eseguito nel termine previsto per la registrazione del contratto di locazione, cioè 30 giorni dalla data di formazione dell’atto.


Per annualità successive o in caso di proroga del contratto, il “modello 69” va presentato entro il termine fissato per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità o dalla proroga.


OPZIONE ESEGUITA IN SEDE DI REGISTRAZIONE TARDIVA DEL CONTRATTO


Verificandosi la situazione per cui l'opzione per il particolare regime di tassazione viene eseguita con la tardiva registrazione del contratto di locazione, l'Agenzia ricorda come, con circolare 26/2011, è stato precisato che tale posizione si sana con il ravvedimento operoso.

OPZIONE ESEGUITA DOPO LA REGISTRAZIONE – MODELLO 69


Utilizzando il “modello 69”, qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del  contratto ovvero di proroga, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive.

Se tale possibilità non è stata colta, la circolare chiarisce che una presentazione del modello 69 tardiva comporta l'impraticabilità della strada della cedolare secca per l'annualità per la quale l'opzione non è stata esercitata nei termini. La presentazione del modello in parola oltre il termine fissato apre le porte alla cedolare secca solo per gli anni successivi.

Esempio: a fronte di un contratto di locazione di 4 anni dal 1/1/2013 al 31/12/2016, per cui è stato presentato il modello 69 con opzione per cedolare secca il 15/2/2013 ed è stata versata l'imposta di registro in unica soluzione, si verifica che il regime di cedolare secca si applica dal 2014, senza sanzione e senza diritto al rimborso dell'imposta di registro versata.

CEDOLARE SECCA E REMISSIONE IN BONIS

Molto chiaramente il documento di prassi agenziale spiega che se non è stata esercitata l'opzione nei termini ed è stata versata l'imposta di registro – anche in unica soluzione – è negata la possibilità di fruire della remissione in bonis per accedere al regime di cedolare secca.

Infatti tra i presupposti della remissione in bonis vi è la buona fede del contribuente che, al riguardo, non sussiste avendo il soggetto tenuto un comportamento (pagamento dell'imposta) in contrasto con la volontà di optare per la tassazione particolare (che non richiede il pagamento dell'imposta di registro).

Similmente vige il divieto di utilizzo della remissione in bonis per l'anno qualora sia stata corrisposta l'imposta annuale nei termini, ovviamente senza aver esercitato la scelta per la cedolare.

E' invece consentito avvalersi dell'istituto della remissione in bonis solo se, dinanzi all'omessa  presentazione nei termini del “modello 69”, vi è stato un comportamento coerente con il regime opzionale, ponendo in essere tutte le formalità e gli obblighi richiesti dalle norme.
Effetto positivo della remissione in bonis (contratto di locazione di 4 anni dal 1/1/2013 al 31/12/2016)



presentazione del “modello 69” per la registrazione del contratto di locazione senza l'opzione per la cedolare secca e versamento dell'imposta di registro dovuta per la prima annualità (nel 2013)

+

presentazione l'anno successivo (2014), anche oltre il termine di 30 giorni, del modello 69 con l'opzione per la cedolare secca, senza versamento dell'imposta di registro annuale.

Versando la sanzione di 258 euro e utilizzando, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, la remissione in bonis, la decorrenza dell'opzione è attuabile nell'anno in cui viene presentato il modello con l'opzione (2014) anziché dal successivo (2015).

Allo stesso modo, con la remissione in bonis, anche i soggetti che, prima dell'entrata in vigore delle norme sulla cedolare secca, hanno registrato il contratto di locazione versando l'imposta di registro in un'unica soluzione, possono applicare il regime nell'anno in cui presentano il “modello 69” con l'opzione.

Un'efficace precisazione attiene alla mancata comunicazione da parte del locatore al conduttore circa la scelta per la tassazione a mezzo della cedolare secca: la tardività dell'atto non è ravvedibile con la remissione in bonis trattandosi di atto verso un privato e non nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

CASI DI MANCATA REGISTRAZIONE, CANONE INFERIORE, COMODATO FITTIZIO

La disciplina della cedolare secca prescrive determinate conseguenze a seguito della mancata o tardiva registrazione del contratto, dell'applicazione di un canone inferiore o dalla presenza di un comodato fittizio.

La circolare n. 47/2012 precisa che dette conseguenze attengono ai rapporti tra le parti stipulanti il contratto di locazione e che il soggetto che intende invocare tale normativa deve dichiarare, in sede di registrazione, agli Uffici dell’Agenzia il valore e la durata contrattuale derivanti dall’applicazione delle citate norme.

Gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, infatti, non sono tenuti ad effettuare valutazioni riguardo all'applicabilità o meno delle norme di legge.

QUADRO DELLE NORME

- D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella L. n. 44/2012 – Art. 2
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - Art. 3
- Circolare Agenzia delle Entrate 1 giugno 2011, n. 26
- Circolare Agenzia delle Entrate 20 dicembre 2012, n. 47


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