Relazione della Cassazione sulle novità introdotte dal DL 78/2010

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Nel testo della relazione n. III/09/10 del 3 agosto 2010, l'ufficio del massimario della Cassazione analizza il nuovo delitto introdotto dal Decreto legge 78/2010 concernente l'ipotesi di falso nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale. 

Nella fattispecie, viene punito chi, nell'ambito di una procedura di transazione fiscale, per come prevista dall'articolo 182-ter della Legge fallimentare, fornisca una falsa indicazione, nella documentazione presentata, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero di elementi passivi fittizi per un ammontare superiore a 50mila euro e ciò al fine di ottenere per sé o per altri il pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori. In base al tenore letterale della norma – si legge nella relazione - la soglia dei 50mila euro è riferita solamente agli elementi passivi fittizi mentre per quanto riguarda gli elementi attivi la semplice presenza degli stessi, a prescindere del loro ammontare, farebbe scattare il reato. Differenziazione, questa, che non sarebbe di immediata comprensione e sembrerebbe “trascendere la discrezionalità di cui pure il legislatore è titolare” e ciò in considerazione del fatto che l’incidenza degli elementi attivi e di quelli passivi sulla rappresentazione della situazione fiscale del contribuente è, in realtà, del tutto identica. 

Tra le altre novità, la relazione evidenzia la nuova aggravante prevista per il reato di corruzione propria per il personale dell'amministrazione finanziaria, in ipotesi di pagamento o rimborso di tributi. L'aggravante - sottolinea la Cassazione - riguarderebbe solo le ipotesi di pagamento o rimborso di tributi, senza possibilità di estensione ad altre attività illecite in grado di condizionare l'entità di debiti e crediti fiscali. Nell'ambito della aggravante – continua la relazione- rientrerebbero tutti gli eventuali illeciti commessi da pubblici dipendenti nell'ambito delle procedure di transazione fiscale, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale. 

Per quel che riguarda, infine, la nuova esenzione dai reati di bancarotta, semplice e preferenziale, per i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, la stessa avrebbe, di fatto, contratto l’area di tipicità delle norme incriminatici di cui agli articoli 216, comma terzo, e 217, senza tuttavia chiarire “entro quali confini debba svolgersi la cognizione del giudice penale sulla sussistenza dei presupposti che escludono la rilevanza delle condotte contemplate nella disposizione di nuovo conio, quantomeno con riguardo a quelle procedure in cui è previsto, nelle sedi proprie, un controllo giudiziale degli accordi”.
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