Reiterato ritardo nel deposito di sentenze. Niente sanzione se il giudice è oberato

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Con sentenza n. 7071 depositata il 9 aprile 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha accolto il ricorso presentato da un magistrato, avverso il provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura con cui veniva condannato alla censura, per avar depositato in ritardo un cospicuo numero di sentenze e dunque, per aver violato i doveri di diligenza ed operosità nello svolgimento della sua professione.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, hanno ritenuto condivisibili le censure sollevate da parte ricorrente, atteso che la motivazione della sentenza impugnata – qui cassata con rinvio – sarebbe stata del tutto carente ed incongruente.

I giudici decidenti infatti, avrebbero omesso di valutare la peculiarità della fattispecie in questione e, segnatamente, di considerare sia le numerose e contestuali funzioni svolte dal magistrato, sia la complessità organizzativa degli uffici giudiziari in cui era impiegato.

Avrebbero al pari dovuto valutare elementi quali, ad esempio, la consistenza numerica dei depositi tardivi rispetto a quelli nei termini e l’assegnazione del giudice ricorrente, oltre alla sede sua ordinaria, anche di altra sede distaccata, all’interno del quale era oberato di attività.

Detti elementi – a parere della Cassazione – sarebbero stati sufficienti ad escludere gli illeciti addebitati al ricorrente, tenuto conto che il ritardo anche reiterato nel deposito delle sentenze, non è di per sé idoneo ad integrare un illecito disciplinare, se non è pure sintomatico di mancanza di operosità ed autodeterminazione.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 41 - Ritardi giustificati se la sede è carente

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