Regolarizzazione violazioni formali. Disposizioni attuative
Pubblicato il 31 gennaio 2023
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Emanato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento con le disposizioni attuative, di cui al comma 173 della Legge di bilancio 2023, per la sanatoria delle irregolarità formali.
Nello specifico, il documento di prassi del 30 gennaio 2023 attua la norma dell’ultima Manovra finanziaria in materia di Tregua fiscale, secondo cui “con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172”, e, allo stesso tempo, riprende alcune disposizioni del provvedimento n. 62274 del 15 marzo 2019, attuativo della sanatoria di cui all’articolo 9 del Dl 119/2018.
Tregua fiscale, quali sono le violazioni formali regolarizzabili
Nel nuovo documento di prassi n. 27629/2023 si specifica che possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale.
Per violazioni formali si intendono le sole irregolarità o omissioni, commesse entro il 31 ottobre 2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini Iva, Irap, imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e sul relativo pagamento dei tributi.
Le irregolarità formali consistono in quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.
Esclusioni dall’ambito applicativo
Specifica il provvedimento del 30 gennaio 2023 che non rientrano nell’ambito di applicazione della sanatoria, per esempio:
- l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva trattandosi di un errore rilevante ai fini dell’imponibile anche se non risulta dovuta nessuna imposta;
- la violazione per deduzione di spese o costi relativi a beni non scambiati o servizi non prestati, con la sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare di tali componenti indeducibili;
- le violazioni formali oggetto di rapporto concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, cioè al 1° gennaio 2023, o pendente al 1° gennaio 2023 ma per il quale sussiste una pronuncia giurisdizionale definitiva;
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria o i casi di emersioni di beni e attività detenuti all’estero.
Perfezionamento della regolarizzazione delle violazioni formali
La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali.
NOTA BENE: Se le violazioni formali non riguardano un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.
Il versamento dei suddetti 200 euro può essere effettuato in due rate di pari importo:
- la prima entro il 31 marzo 2023;
- la seconda entro il 31 marzo 2024.
ATTENZIONE: E’ consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.
Il versamento è eseguito per ciascun periodo d’imposta; pertanto, se nello stesso anno solare vi sono più periodi d’imposta, il contribuente deve effettuare tanti versamenti quanti sono i periodi d’imposta.
L’Agenzia provvederà con una separata risoluzione ad istituire il codice tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24 e ad indicare le istruzioni per la compilazione dello stesso.
Il perfezionamento della regolarizzazione richiede necessariamente anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni”.
Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa, comunque, produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.
NOTA BENE: La rimozione va in ogni caso effettuata entro il suddetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.
L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica, comunque, gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: